Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

espressamente l’accesso dell’unità nazionale ETIAS al SIS. Queste disposizioni sono riveduteIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet nel quadro del recepimento dei regolamenti «SIS polizia»législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation32, « SIS frontiere»33 e « SIS rimpatrio»34. In questo contesto la SEM gode di un diritto d’accesso garantito al SIS e a RIPOL ai fini della verifica delle condizioni d’ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi in Svizzera e dell’emanazione delle pertinenti decisioni.

È inoltre prevista una norma di delega generale al Consiglio federale per trasporre determinati elementi del regolamento (UE) 2018/1240 nel diritto interno a livello esecutivo (art. 108g P-LStrI). Questa disposizione dovrà consentire di disciplinare le procedure e le modalità necessarie in vista dell’attuazione corretta del regolamento (UE) 2018/1240.

Gli Stati Schengen sono incaricati di prevedere sanzioni in caso di utilizzo non conforme dei dati (art. 62 regolamento [UE] 2018/1240). Occorre pertanto adeguare conseguentemente l’articolo 120d LStrI vigente dedicato ai diversi sistemi d’informazione della SEM.

Inoltre l’attuazione dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 83 regolamento [UE] 2018/1240) sarà introdotta in maniera scaglionata con pertinenti termini transitori. Occorre pertanto una disposizione transitoria (art. 126d P-LStrI).

La LStrI prevede la possibilità di sanzionare i vettori in caso di violazione dell’obbligo di diligenza e di notifica (art. 92–95, 104 e 120a–120d). Alcune di queste disposizioni sono leggermente adeguate in vista dell’introduzione dell’ETIAS, giacché l’autorizzazione ai viaggi ETIAS costituisce una condizione supplementare per l’ingresso nello spazio Schengen. Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite non solo dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, ma anche della necessaria autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Peraltro la Svizzera auspica che l’unità nazionale ETIAS abbia accesso a determinate banche dati nazionali e a determinate banche dati Schengen. L’unità nazionale ETIAS, per esempio, deve avere accesso a SIMIC e a ORBIS nel quadro dei suoi compiti connessi alle autorizzazioni ai viaggi.

Nel quadro della verifica manuale dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, l’unità nazionale ETIAS deve avere accesso al VIS, all’EES e al SIS35. Questi diritti di accesso sono già stati proposti il 7 gennaio 2019 dalla Commissione europea nel quadro di due nuovi regolamenti UE36. L’obiettivo dei due nuovi regolamenti UE è di stabilire l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS e gli altri sistemi d’informazioni dell’UE in modo da consentire le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20 del regolamento ETIAS. All’entrata in funzione dell’ETIAS i due

32 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

33 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56

34 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

35 Vedi progetto per l’attuazione delle nuove basi legali inerenti il SIS

36 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]; COM(2019) 3 final; e Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861; COM(2019) 4 final