Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Va peraltro rilevato che le autorità di perseguimento penale dei Cantoni (le autorità cantonaliIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winter-législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
thur, Losanna, Chiasso e Lugano) sono parimenti vincolate dalle nuove disposizioni in materia di protezione dei dati della direttiva (UE) 2016/680. La trasposizione di queste nuove specifiche dovrà tuttavia essere implementata nel diritto cantonale.
5. Commenti alle disposizioni
5.1 Disposizioni della LStrI e della LSISA (art. 2 e allegato del decreto federale)
5.1.1 Disposizioni della LStrI
Art. 5 cpv. 1 lett. a e abis
L'articolo 5 LStrI disciplina le condizioni d’entrata in Svizzera e prevede in particolare che per il passaggio del confine occorre essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto e, se richiesto, di un visto. Occorre inoltre disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno, non costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera e non essere oggetto di una misura di respingimento.
A queste condizioni è aggiunta la condizione supplementare di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi, se richiesta. Pertanto, tutti i cittadini di Paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto devono fornire una siffatta autorizzazione se desiderano varcare la frontiera esterna Schengen.
La lettera a è adeguata di conseguenza. È inoltre aggiunta una nuova lettera abis.
Art. 7 cpv. 3 nota a piè di pagina
Conseguentemente all’adeguamento del CFS (art. 80 regolamento [UE] 2018/1240), occorre aggiornare la nota a piè di pagina nell’articolo 7 capoverso 3 LStrI.
La stessa disposizione è già adeguata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225; sviluppo dell’acquis di Schengen). Siccome il regolamento (UE) 2018/1240 è stato adottato successivamente ai regolamenti (UE) 2017/2226 e 2017/2225 occorre adeguare nuovamente la nota a piè di pagina.
Art. 92 cpv. 1
La collaborazione tra imprese di trasporto aereo e autorità è retta dall’articolo 92. Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite non solo dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti ma anche dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS (novità). Occorre pertanto adeguare conseguentemente il capoverso 1 dell’articolo 92.