Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

nuovi regolamenti dovranno essere applicabili. Le necessarie modifiche di legge sono appor-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet tate contestualmente al presente progetto.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

4. Nuove disposizioni nella LStrI

4.1. Situazione iniziale

Il regolamento ETIAS prevede, per determinate autorità designate, un accesso ai dati ETIAS ai fini della prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi tramite un’unità nazionale. Questa possibilità di accesso è prevista anche per i dati del VIS e dell’EES. In Svizzera l’autorità designata à sempre il SIC. Per motivi di protezione dei dati occorre precisare, in via temporanea, che il trattamento dei dati contenuti nei sistemi precitati da parte del SIC soggiace alla direttiva (UE) 2016/680.

La direttiva sulla protezione dei dati (direttiva [UE] 2016/680) costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ed è stata trasposta nel quadro della nuova LPDS37. L’entrata in vigore è prevista per la primavera 2019. La LPDS non codifica il trattamento dei dati da parte del SIC, giacché le attività connesse alla sicurezza nazionale esulano dalla direttiva (art. 1 par. 3 lett. a i.r. con il consid. n. 14 della direttiva [UE] 2016/680).

Ciò nonostante la Svizzera ha incaricato il SIC in veste di autorità designata. Fino all’adozione e all’entrata in vigore della LPD38, tuttora in revisione, occorre prevedere a livello di legge la subordinazione del SIC alla LPDS e, con ciò, alla direttiva (UE) 2016/680. Le disposizioni pertinenti sono di natura temporanea e decadranno con l’entrata in vigore della nuova LPD, la quale si applicherà al SIC.

4.2. Necessità di adeguamenti

Affinché, nella sua veste di autorità designata, il SIC possa ottenere, ai fini della prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi, non solo i dati dell’ETIAS (art. 56 regolamento [UE] 2018/1240) ma anche quelli dell’EES (art. 29 segg. regolamento [UE] 2017/222639) e del VIS (decisione VIS 2008/633/GAI40), occorre una pertinente modifica della LStrI.

Nella sua veste di autorità designata, il SIC è vincolato, nel trattare i dati contenuti nei sistemi precitati, dalle specifiche della direttiva (UE) 2016/680. Nella LStrI occorre pertanto indicare che il SIC soggiace alla LPDS.

Le altre autorità di perseguimento penale della Confederazione designate (fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione) sono parimenti vincolate dalle nuove specifiche in materia di protezione dei dati. Siccome questo dato di fatto è già codificato nella LPDS non occorre farne menzione nella LStrI.

37 FF 2018 5079, RU 2019 …, RS ….

38 Si noti che è in corso una revisione (v. messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi, FF 2017 5939) della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (disegno della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale)

39 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

40 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.