Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Per ottenere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS il viaggiatore deve completare un modulo diIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet domanda online. Se è già in possesso di un’autorizzazione ETIAS provvede a rinnovarla primalégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
che scada.
Il viaggiatore può incaricare un terzo di completare il modulo in sua vece. Quest’azione equivale a presentare una domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e va espletata prima del viaggio previsto.
Il modulo di domanda contiene i dati alfanumerici del richiedente secondo quanto previsto dall’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2018/1240. Tra questi dati figurano i seguenti:
cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, data di nascita, luogo di nascita, Paese di
nascita, sesso, attuale cittadinanza, nome o nomi dei genitori;
altri nomi eventuali (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
altre cittadinanze eventuali;
tipo, numero e Paese di rilascio del documento di viaggio;
data di scadenza del documento di viaggio;
domicilio del richiedente, città e Paese di residenza;
indirizzo di posta elettronica e, se disponibili, numeri di telefono;
istruzione;
occupazione attuale;
Stato Schengen di primo soggiorno;
per i minori, cognome e nome dei genitori o rappresentanti legali.
Se il richiedente si avvale dello status di familiare di un cittadino di Paese terzo che usufruisce della libera circolazione e dispone di un titolo di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un altro titolo di soggiorno conformemente al regolamento 1030/2002, deve fornire anche le informazioni seguenti:
i dati personali, in particolare l’indirizzo e il numero di telefono, del familiare;
i propri vincoli di parentela con tale familiare in conformità dell’articolo 2 paragrafo 2 della
direttiva 2004/38/CE.
Il sistema contiene inoltre una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda e una dichiarazione in cui il richiedente afferma di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 (CFS) (art. 17 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).
Le autorità sono peraltro abilitate a porre diverse domande al richiedente. Le risposte a queste domande sono parimenti registrate nel sistema (art. 17 par. 4 e 6 regolamento [UE] 2018/1240). Si tratta nello specifico di domande inerenti eventuali condanne, l’eventuale soggiorno in una zona di conflitto nei dieci anni precedenti o all’esistenza di eventuali provvedimenti di espulsione. Possono essere poste anche domande supplementari, stabilite dalla Commissione (art. 17 par. 5 regolamento [UE] 2018/1240).
Il confronto dei dati con le banche dati in essere quali il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi e uscite (EES), il sistema d’informazione visti (VIS), Eurodac, Europol, SLTD e TDAWN di Interpol è effettuato in automatico (art. 12); mira a verificare se il richiedente è noto a queste banche dati e se occorre esaminare eventuali restrizioni al rilascio dell’autorizzazione ai viaggi.