Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
L’unità centrale confronta i dati in automatico con l’elenco di controllo ETIAS di cui all’arti-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet colo 34 regolamento (UE) 2018/1240. Sono consultati anche gli indicatori di rischio (art. 33législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
regolamento [UE] 2018/1240).
Il sistema centrale verifica anzitutto se i dati contenuti nel modulo di domanda sono esatti e se è stato riscosso l’emolumento richiesto (art. 19 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).
Se nessun riscontro positivo delle banche dati vi si oppone, il sistema centrale ETIAS rilascia in automatico un’autorizzazione d’ingresso (art. 32 regolamento [UE] 2018/1240).
Laddove il confronto non consenta di determinare se sia d’uopo rilasciare un’autorizzazione ai viaggi, il caso è inoltrato all’unità centrale per una verifica manuale approfondita. Si tratta anzitutto di casi in cui il sistema centrale ha rilevato uno o più riscontri positivi (art. 22 par. 1 regolamento [UE] 2018/1240).
L’unità centrale ETIAS ha così accesso ai fascicoli ETIAS e ai riscontri positivi emersi dal confronto con le banche dati nonché alle informazioni sul richiedente rilevate dal sistema centrale ETIAS. L’unità centrale esamina l’elenco di controllo ETIAS e gli indicatori di rischio. Qualora i riscontri positivi non siano problematici (p.es. VIS) o non riguardino il richiedente, gli stessi vengono cancellati ed è rilasciata un’autorizzazione ai viaggi.
Per evitare complicazioni alla frontiera vi è la possibilità di contrassegnare il fascicolo con una menzione che indichi trattarsi di un falso riscontro.
Se i dati corrispondono a quelli del richiedente o se sussistono dubbi circa l’identità dello stesso, la domanda è trattata manualmente a cura delle unità nazionali (art. 26 regolamento [UE] 2018/1240).
L’unità centrale ETIAS completa il trattamento manuale entro 12 ore dal ricevimento del fascicolo di domanda (art. 22 par. 6 regolamento [UE] 2018/1240).
L’unità nazionale competente è determinata dall’articolo 25 regolamento (UE) 2018/1240.
L’unità centrale competente è indicata nel fascicolo del richiedente. L’articolo 108c LStrI definisce l’unità nazionale ETIAS competente per la Svizzera.
Art. 108c Unità nazionale ETIAS Cpv. 1
Le SEM è l’unità nazionale ETIAS competente per eseguire i compiti previsti dall’articolo 8 paragrafo 2 regolamento (UE) 2018/1240. Tra questi compiti figura l’esame delle domande in conformità dell’articolo 26 regolamento (UE) 2018/1240.
Un altro compito, non esplicitato qui in dettaglio, consiste nel sincerarsi che i dati contenuti nel fascicolo di domanda siano corretti e che siano aggiornati nel sistema centrale (art. 55 e 64 del regolamento [UE] 2018/1240). L’articolo 55 verte sulla modifica dei dati e la cancellazione anticipata degli stessi, mentre l’articolo 64 è dedicato al diritto d’informazione degli interessati nonché al diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati contenuti nell’ETIAS.
Cpv. 2
Il capoverso 2 tratta dell’esame manuale delle domande di autorizzazione ai viaggi. Se il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione o se il documento di viaggio presentato è segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, occorre rifiutare l’autorizzazione ai viaggi (art. 20 par. 2 lett. a e c). Idem ove il richiedente costituisca un rischio di migrazione illegale e il riscontro positivo corrisponda a una delle verifiche di cui all’articolo 20 paragrafo 2 lettere b e d–m regolamento [UE] 2018/1240), in particolare se: