Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/61: Modifica della legge sui profili del DNA · 49 pagine

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coincidono con tutti i 16 loci STR, composti ciascuno da due alleli o caratteristiche (uno per ciascuno dei due genitori), ovvero in tutte le 32 caratteristiche, si può presumere con certezza quasi assoluta che essi appartengono allo stesso individuo. Una coincidenza casuale è praticamente impossibile. L’unica eccezione riguarda i gemelli monozigoti, i cui profili del DNA sono identici.

In Svizzera vi sono attualmente sette laboratori che hanno ottenuto dal DFGP il necessario riconoscimento per allestire profili del DNA21. Il confronto dei profili nel sistema d’informazione sui profili del DNA (cfr. più avanti, n. 2.1.2) è effettuato su scala nazionale dall’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 9a dell’ordinanza del 3 dicembre 200422 sui profili del DNA23.

Importanza pratica del confronto 1:n dei profili del DNA

Nell’ambito dei rilevamenti segnaletici ai sensi dell’articolo 260 CPP, oltre a registrare i connotati, si prendono anche le impronte digitali e palmari della persona sospetta. Tale provvedimento è disposto dalla polizia24. Se necessario per far luce sul reato di riferimento, il pubblico ministero ordina inoltre l’allestimento del profilo del DNA della persona sospetta (art. 255 cpv. 1 in combinato disposto con art. 198 cpv. 1 lett. a CPP). Se questa è stata colta in flagranza di reato e il chiarimento del reato di riferimento in quanto tale non richiede dunque l’allestimento di un profilo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’allestimento e la conservazione di un profilo del DNA è comunque proporzionata se sussistono indizi rilevanti e concreti del fatto che l’imputato possa essere implicato in altri reati, già commessi o futuri, di una certa gravità25.

Se dal confronto (1:1 oppure 1:n) tra il profilo del DNA di una traccia di origine ignota e quello di una determinata persona scaturisce una corrispondenza (c.d. hit), il donatore della traccia risulta identificato. In questo senso, il profilo del DNA rinvenuto costituisce un mezzo di prova. Sapere se la persona interessata sia l’autore del reato è invece tutt’altra questione. Ciò è oggetto della ricerca della verità materiale nell’ambito del procedimento penale26.

In Svizzera, il confronto 1:n dei profili del DNA nel sistema d’informazione consente quotidianamente di attribuire ai rispettivi donatori una media di 15 tracce raccolte su luoghi di reato, e più di quattro tracce di DNA risultano coincidere con altre tracce, comprovando così un legame con altri reati, ad esempio tra diversi luoghi di reato27.

I reati di riferimento (fattispecie penali) in seguito ai quali è allestito più frequentemente un profilo del DNA sono il furto (art. 139 del Codice penale [CP]28) e il furto con scasso (combinazione tra furto e violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP ed eventualmente anche danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP). Nel 2018 il 16 per cento dei hit traccia-persona nel sistema d’informazione riguardava casi di furto, il 51 per cento casi di furto con scasso. I gravi reati di violenza sono decisamente più rari, e di conseguenza è inferiore anche il numero di hit: ai casi di omicidio intenzionale/omicidio (art. 111 CP

21 Cfr. l’elenco dei laboratori riconosciuti dal DFGP, disponibile all’indirizzo https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die_dna-analyselabors.html.

22 RS 363.1

23 Con l’entrata in vigore della revisione totale della LEGU del 15 giugno 2018, l’Ufficio di coordinamento sarà dotato di una base legale formale costituita dal nuovo art. 10 cpv. 2 e 3 della legge sui profili del DNA (FF 2018 2965, in particolare pag. 2988 [progetto sottoposto a referendum]).

24 Art. 4 cpv. 1 lett. g dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3); cfr. anche BSK CPP-Bruno Werlen, art. 260 nota 3.

25 Sentenza 1B_185/2017 del 21 agosto 2017, consid. 3.

26 BU 2002 N 1230 (voto della consigliera federale Ruth Metzler, capo del DFGP). Cfr. inoltre Voser, DNA-Analysen (Art. 255–259), in: Albertini Gianfranco/Fehr Bruno/Voser Beat, Polizeiliche Ermittlung – Ein Handbuch der Vereinigung der Schweizerischen Kriminalpolizeichefs zum polizeilichen Ermittlungsverfahren gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2008, pag. 379.

27 fedpol, Identificazione biometrica, Statistica del 2018, disponibile all’indirizzo www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/anzahl_identifikationen.html.

28 RS 311.0