Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/65: Modifica della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) · 41 pagine
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Codice civile19 (CC). Quest’ultima deve essere equiparata a una persona di fiducia, qualora la persona interessata non abbia designato né una persona con diritto di rappresentanza né una persona di fiducia secondo il diritto sui trapianti.
Cpv. 3
Se non vi è né un’opposizione né un’altra dichiarazione di volontà relativa a un prelievo da parte della persona deceduta e qualora non sia possibile raggiungere gli stretti congiunti entro il periodo di tempo che il Consiglio federale deve stabilire, il prelievo è ammesso. Questo è conforme a un’attuazione coerente del modello del consenso presunto. Da esempi provenienti dall’Austria, emerge che un modello del consenso presunto strutturato in questo modo può essere attuato anche nella pratica.20
Cpv. 4
Diversi gruppi di persone non hanno tuttavia la possibilità di opporsi con cognizione di causa in vita a un prelievo in modo vincolante. Dunque, in caso di assenza della loro opposizione, non è possibile presumere un consenso al prelievo di organi. In questo caso, è imperativo coinvolgere gli stretti congiunti in modo che possano effettivamente opporsi a un prelievo. Se non fosse possibile raggiungerli, non è dunque consentito prelevare organi. In questo contesto sono individuati due gruppi di persone.
Al primo gruppo appartiene chi è stato incapace di discernimento per un lungo periodo prima della morte oppure se lo è stato in permanenza: bambini e adolescenti che prima della loro morte non avevano ancora compiuto i 16 anni non hanno affatto avuto la possibilità di opporsi a un prelievo (lett. a) in modo vincolante, vista la presunta incapacità di discernimento disciplinata per legge in merito alla questione della donazione di organi (cfr. art. 8 cpv. 1). Inoltre, non può fare o ritirare un’opposizione oppure formulare una dichiarazione di donazione nemmeno chi ha compiuto i 16 anni, ma è stato in permanenza o per un lungo periodo incapace di discernimento (lett. b) fino al momento della propria morte. Nella pratica, sarà tuttavia difficile accertare che queste persone siano incapaci di discernimento. In particolare, in assenza di stretti congiunti questa questione dovrà essere chiarita con cura sulla base degli oggetti personali individuabili e procedendo con la dovuta cautela (lett. b). Nonostante la durevole incapacità di discernimento della persona deceduta, nel prendere una decisione, gli stretti congiunti dovranno tenere conto della sua opinione nella misura del possibile conformemente alla sua età e maturità. Anche le persone incapaci di discernimento possono confrontarsi in vita con questo tema e formarsi un’opinione al riguardo.
Il presente disciplinamento chiarisce esplicitamente che per le categorie di persone indicate anche in questo caso gli stretti congiunti godono del diritto di opposizione. Per designare gli stretti congiunti, da sempre è decisivo il legame personale (cfr. art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza sui trapianti). In questo caso si tratta di un elemento parzialmente privo di importanza per le disposizioni concernenti la rappresentanza
19 RS 210
20 Gerber M. et al. (2019): Confronto internazionale in materia di modelli di consenso alla donazione di organi, pag. 47, cfr. nota 11 a piè di pagina.