Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/111
4. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non saranno compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento rosso l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità multipli illeciti e fornisce alla persona un numero di identificazione unico come indicato all'articolo 34, lettera c), del presente regolamento un riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse come indicato all'articolo 34, lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell'articolo 49 del presente regolamento.
5. L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
6. Qualora sia creato un collegamento rosso il MID informa in modo automatizzato le autorità responsabili dei dati oggetto del collegamento.
7. Se un'autorità di uno Stato membro o un'agenzia dell'Unione che ha accesso al CIR o al SIS ha prove che suggeriscono che un collegamento rosso è stato registrato incorrettamente nel MID o che i dati sono stati trattati in nel MID, nel CIR o nel SIS in violazione del presente regolamento, tale autorità o agenzia verifica i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e:
a) laddove il collegamento si riferisca a una delle segnalazioni nel SIS di cui all'articolo 29, paragrafo 2, informa
immediatamente il competente ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione.
b) in tutti gli altri casi, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID.
Se un ufficio SIRENE è contattato ai sensi della lettera a) del primo comma, esso verifica le prove fornite dall'autorità dello Stato membro o dell'agenzia dell'Unione e, se del caso, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID.
L'autorità dello Stato membro che ottiene le prove informa senza indugio l'autorità dello Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse di ogni eventuale rettifica o cancellazione di un collegamento rosso.
Articolo 33
Collegamento bianco
1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato bianco nei seguenti casi:
a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici e dati di identità identici o simili;
b) il collegamento evidenzia dati di identità identici o simili, gli stessi dati relativi al documento di viaggio e almeno uno
dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici, gli stessi dati relativi al documento di viaggio ma dati di identità
simili;
d) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della
verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a una stessa persona in maniera ingiustificata.
2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento bianco tra due sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona Se l'autorità che ha avviato l'interrogazione ha accesso ai dati oggetto del collegamento in base al diritto dell'Unione o nazionale, i sistemi di informazione dell'UE interrogati rispondono indicando, se del caso, tutti i dati oggetto del collegamento riguardanti la persona, facendo così emergere una corrispondenza con i dati oggetto del collegamento bianco.
3. Qualora sia creato un collegamento bianco tra dati nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.