Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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L 135/112 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

4. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS contenute nei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, e fatte salve le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non siano compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento bianco a seguito di una verifica manuale delle identità diverse, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità simili o diversi e fornisce alla persona un numero di identificazione unico come indicato all'articolo 34, lettera c), del presente regolamento, e mette un riferimento all'autorità manuale responsabile della verifica delle identità diverse come indicato all'articolo 34, lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell'articolo 49 del presente regolamento.

5. Se un'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento bianco è stato incorrettamente registrato nel MID, non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

6. L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

Articolo 34

Fascicolo di conferma dell'identità

Il fascicolo di conferma dell'identità contiene i seguenti dati:

a) i collegamenti conformemente agli articoli da 30 a 33;

b) un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento;

c) un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti

sistemi di informazione dell'UE;

d) l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;

e) la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.

Articolo 35

Conservazione dei dati nel rilevatore di identità multiple

I fascicoli di conferma dell'identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel MID solo per il tempo in cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi di informazione dell'UE. Essi sono cancellati dal MID in maniera automatizzata.

Articolo 36

Registrazioni

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nel MID. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

b) la finalità dell'accesso dell'utente;

c) la data e l'ora dell'interrogazione;

d) il tipo di dati usati per avviare la o le interrogazioni;

e) il riferimento ai dati oggetto del collegamento;

f) lo storico del fascicolo di conferma dell'identità.