Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/113

2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il MID. Ciascuna agenzia conserva le registrazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

CAPO VI

Misure a sostegno dell'interoperabilità

Articolo 37

Qualità dei dati

1. Fatta salva responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la qualità dei dati inseriti nei sistemi, eu-LISA istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR.

2. eu-LISA applica meccanismi per la valutazione della precisione del BMS comune, istituisce indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR.

Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune, nel CIR e nel MID.

3. eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA presenta tale relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati personali.

4. I dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.

5. Un anno dopo l'istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la Commissione valuta l'attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e, in particolare, i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati errati nei sistemi di informazione dell'UE. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione sui progressi compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati, al Comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (37).

Articolo 38

Formato universale dei messaggi

1. È istituito lo standard del formato universale dei messaggi (UMF). Lo standard UMF definisce le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.

(37) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).