Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/114 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
2. Lo standard UMF è usato per lo sviluppo dell'Eurodac, dell'ECRIS-TCN, dell'ESP, del CIR, del MID e, se del caso, per lo sviluppo da parte di eu-LISA o di altra agenzia dell'UE di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.
3. Ai fini dell'istituzione e dello sviluppo dello standard UMF di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 39
Archivio centrale di relazioni e statistiche
1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, in conformità dei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
2. eu-LISA istituisce, attua e ospita il CRRS nei suoi siti tecnici contenenti, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816 L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso sicuro controllato e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816.
3. eu-LISA anonimizza i dati e registra i dati anonimizzati nel CRRS. Il processo di anonimizzazione dei dati è automatizzato.
I dati contenuti nel CRRS non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
4. Il CRRS è composto di:
a) strumenti necessari per anonimizzare i dati;
b) un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati anonimi;
c) un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS al SIS, all'Eurodac e all'ECRIS-TCN, nonché alle
infrastrutture centrali del BMS comune, del CIR e del MID.
5. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 69 che stabilisce le modalità di funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.
CAPO VII Protezione dei dati
Articolo 40
Titolare del trattamento
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel BMS comune, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680 in relazione ai template biometrici ottenuti dai dati di cui all'articolo 13 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e hanno la responsabilità del trattamento dei template biometrici nel BMS comune.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel CIR, le autorità degli Stati membri titolari del trattamento per l'Eurodac e l'ECRIS-TCN, rispettivamente, sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680 in relazione ai dati di cui all'articolo 18 del presente regolamento inseriti da ciascuna autorità nel rispettivo sistema e hanno la responsabilità del trattamento di tali dati personali nel CIR.
3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati nel MID:
a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8),
del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento di dati personali da parte dell'unità centrale ETIAS;
b) le autorità degli Stati membri che aggiungono o modificano dati nel fascicolo di conferma dell'identità sono titolari
del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680 e hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali nel MID.