Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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del trattamento dei dati. Essi provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze sufficienti e ricevano le informazioni necessarie all’esecuzione dei controlli. Le autorità di controllo sono tenute a pubblicare ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali nonché le conseguenti azioni intraprese. Esse provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati personali conformemente ai pertinenti principi internazionali. Il garante europeo della protezione dei dati è competente per la sorveglianza delle operazioni di trattamento dei dati effettuate da eu-LISA, dall’unità centrale ETIAS e da Europol. L’articolo 53 statuisce che le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati sono tenuti a cooperare attivamente e ad assicurare il controllo coordinato dell’uso delle componenti centrali e dell’applicazione delle altre disposizioni dei regolamenti UE sull’interoperabilità. Ogni due anni, il garante europeo della protezione dei dati allestisce una relazione congiunta su tali attività. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato Schengen redatto dall’autorità di controllo dello Stato interessato.
Responsabilità (capo VIII)
Fino all’articolo 57, la numerazione degli articoli nei testi dei due regolamenti sull’interoperabilità corrisponde. Negli articoli 54 e 55 sono illustrate le responsabilità di eu-LISA in fase di sviluppo e dopo l’entrata in funzione. eu-LISA è responsabile dello sviluppo delle componenti centrali, di ogni adattamento necessario per istituire l’interoperabilità tra i sistemi centrali dell’EES, del VIS, dell’ETIAS, del SIS, dell’Eurodac, dell’ECRIS-TCN nonché dell’infrastruttura di comunicazione. Dopo l’entrata in funzione, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione dei sistemi. In tale contesto, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati. L’articolo 56 elenca le responsabilità degli Stati Schengen, tra cui figurano la connessione dei sistemi nazionali alle nuove componenti centrali o la gestione e il disciplinamento delle modalità di accesso da parte delle autorità nazionali competenti all’ESP, al CIR e al MID. Il regolamento «IOP polizia» elenca inoltre nell’articolo 57 le responsabilità di Europol. Le responsabilità dell’unità centrale ETIAS (art. 57 del regolamento «IOP frontiere» e art. 58 del regolamento «IOP polizia») corrispondono in entrambi i regolamenti.
Modifiche di altri strumenti dell’Unione (capo IX)
I regolamenti UE sull’interoperabilità comportano modifiche di altri atti in vigore. Si tratta di regolamenti che la Svizzera ha già trasposto tramite scambio di note o per i quali è attualmente in corso la procedura di recepimento, ovvero: il regolamento (CE)
n. 767/2008 sul VIS, il regolamento (UE) 2016/399 sul codice frontiere Schengen, il regolamento (UE) 2017/2226 sull’EES, il regolamento (UE) 2018/1240 sull’ETIAS, il regolamento (UE) 2018/1726 sull’eu-LISA, il regolamento (UE) 2018/1861 sul SIS, la decisione 2004/512/CE che istituisce il VIS e la decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità di perseguimento penale. Le modifiche di tali atti sono disciplinate negli articoli 58-65 del regolamento «IOP frontiere». Il regolamento «IOP polizia» illustra negli articoli 59-62 le modifiche al regolamento (UE) 2018/1726 sull’eu-LISA, al regolamento (UE) 2018/1862 sul SIS e al regolamento (UE) 2019/816 sull’ECRIS-TCN. La Svizzera non è, tuttavia, collegata a quest’ultimo.