Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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4.3 Attuazione

4.3.1 Adeguamenti giuridici necessari

I regolamenti UE «IOP frontiere» e «IOP polizia» contengono, da un lato, disposizioni direttamente applicabili e, dall’altro, disposizioni da concretizzare nel diritto nazionale. Le novità che implicano un adeguamento a livello di leggi federali sono illustrate nel presente numero. Molti adeguamenti riguardano invece solo ordinanze e non saranno pertanto trattati in questa sede. I regolamenti UE sull’interoperabilità non determinano né un ampliamento dei diritti di accesso delle singole autorità ai sistemi sottostanti né una modifica delle norme relative alla finalità dei sistemi d’informazione dell’UE. La creazione, ad esempio, del portale web contribuisce tuttavia ad agevolare la comunicazione tra le competenti autorità nazionali in merito alle persone registrate. In generale, va dunque evidenziato che l’accesso ai dati personali sensibili resta disciplinato in modo chiaro anche in seguito al recepimento di entrambi i regolamenti UE.

Le componenti centrali collegano i sistemi d’informazione disciplinati dalla LStrI22 e le banche dati di polizia regolamentate dalla LSIP23. Per motivi di trasparenza, le componenti centrali riguardanti sistemi d’informazione che hanno attualmente la propria base legale formale nella LStrI e nella LSIP devono essere disciplinate all’interno di queste due leggi. Tali componenti sono regolamentate in entrambe le leggi secondo l’ordine cronologico della loro entrata in funzione (sBMS, seguito in successione da CIR, ESP e MID).

L’introduzione delle componenti nella LStrI e nella LSIP impone una modifica della struttura dei due testi legislativi.

La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr.

n. 5 per i commenti ai singoli articoli).

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Alcune delle disposizioni da recepire nel diritto svizzero richiedono adeguamenti della LStrI.

Poiché i sistemi d’informazione disciplinati dalla LStrI sono regolamentati dall’accordo di associazione alla normativa di Dublino e anche per evitare confusione con il «sistema d’informazione Schengen N-SIS», viene introdotto il termine «sistemi d’informazione Schengen/Dublino».

L’introduzione delle componenti centrali dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino rende necessario apportare modifiche alla struttura dei capitoli 14–14c LStrI che disciplineranno, rispettivamente, le disposizioni generali sulla protezione dei dati, tutti i sistemi d’informazione, l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino e la protezione dei dati nell’ambito Schengen/Dublino.

Con l’introduzione dell’interoperabilità è stato necessario adeguare nove regolamenti UE (su ETIAS, EES e SIS cfr. 3.2), ciò richiede la modifica anche delle corrispondenti

22 RS 142.20

23 RS 361