Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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i dati pertinenti e, ove necessario, rettifica o cancella il collegamento. Laddove, invece, il collegamento si riferisca a una segnalazione nel SIS di cui agli articoli 26, 32, 34 o 36 del regolamento (UE) 2018/1862, l’autorità informa immediatamente il competente ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha creato la segnalazione. In questo caso, l’ufficio SIRENE assume la responsabilità della verifica e, se del caso, rettifica o cancella il collegamento. L’autorità che ottiene le prove di un collegamento inesatto, informa senza indugio l’autorità competente per la verifica manuale delle identità diverse di ogni eventuale rettifica o cancellazione di un collegamento rosso.
Collegamento bianco (art. 33)
Un collegamento bianco è creato automaticamente dal MID in occasione della verifica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 (p. es. quando il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità e gli stessi dati biometrici) oppure come risultato di una verifica manuale ai sensi dell’articolo 29 (se i dati biometrici sono identici, ma i dati di identità sono simili o differenti e l’autorità responsabile della verifica conclude che si tratta della stessa persona). Un collegamento bianco evidenzia che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona, la quale è già registrata almeno in un altro sistema d’informazione dell’UE. Qualora sia creato un collegamento bianco tra dati nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato di conseguenza.
Qualora sia creato un collegamento bianco a seguito di una verifica da parte dell’autorità responsabile, quest’ultima informa la persona interessata tramite modulo standard della presenza di dati di identità simili o diversi e le fornisce indicazioni su come reperire informazioni sui dati (tramite comunicazione di un numero di identificazione unico e dell’indirizzo del sito web del portale). Come nel caso del collegamento rosso, l’autorità può rinunciare a informare la persona se ciò è necessario per motivi di sicurezza.
Se un’autorità di uno Stato Schengen dispone di prove indicanti che un collegamento bianco è stato incorrettamente registrato, non è aggiornato o che i dati sono stati trattati in violazione dei regolamenti UE sull’interoperabilità, essa controlla i dati pertinenti conservati e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento. L’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse deve essere informata senza indugio.
I tre esempi che figurano qui di seguito illustrano il funzionamento del MID e il significato dei diversi collegamenti.