Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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I risultati della verifica manuale sono salvati nel fascicolo di conferma dell’identità.
Fascicolo di conferma dell’identità (art. 34)
Nel MID sono salvati unicamente i fascicoli di conferma dell’identità. Oltre alla tipologia di collegamento (art. 30-33), vi è inoltre indicato in quale sistema d’informazione dell’UE sono conservati i dati oggetto del collegamento. Ciascun fascicolo di conferma dell’identità contiene un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi d’informazione dell’UE. Vi sono inoltre indicati l’autorità responsabile della verifica manuale e la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.
Conservazione dei dati nel rilevatore di identità multiple (art. 35)
I fascicoli di conferma dell’identità e i relativi dati, compresi i collegamenti, sono conservati nel MID solo per il tempo in cui i dati oggetto del collegamento sono conservati in due o più sistemi d’informazione dell’UE. Essi sono in seguito cancellati in maniera automatizzata.
Registrazioni (art. 36)
Sia eu-LISA sia gli Stati Schengen sono tenuti a conservare le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati e le interrogazioni nel MID. Le disposizioni concernenti l’utilizzo delle registrazioni e le misure di sicurezza da adottare illustrate al numero 3.1.1 in merito all’articolo 10 si applicano per analogia.