Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple

L’articolo 69 «IOP frontiere» e l’articolo 65 «IOP polizia» disciplinano il periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple. Una volta che il MID sarà stato sviluppato e testato con successo e prima della sua entrata in funzione, tutti i dati conservati nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac e nel SIS dovranno essere verificati al fine di rilevare eventuali identità multiple. L’unità centrale ETIAS è competente per effettuare tali verifiche. Qualora sia creato un collegamento giallo con una segnalazione nel SIS ai sensi degli articoli 26, 32, 34 o 36 del regolamento (UE) 2018/1862, l’ufficio SIRENE competente è coinvolto nella verifica. L’unità centrale ETIAS informa la Commissione europea, solo dopo che tutti i collegamenti gialli siano stati verificati manualmente e i loro status aggiornati in collegamenti verdi, bianchi o rossi. La Commissione europea decide in seguito in merito all’effettiva entrata in funzione del MID. La verifica deve essere conclusa entro un anno. È consentito prorogare tale termine.

3.2 Ulteriori disposizioni

I due regolamenti dell’UE contengono, oltre alle disposizioni concernenti le quattro nuove componenti centrali che rappresentano la parte principale dei regolamenti UE sull’interoperabilità, numerose altre disposizioni. Il relativo contenuto è sintetizzato qui di seguito. A tale proposito, occorre evidenziare che alcune delle disposizioni menzionate saranno da trasporre in Svizzera soltanto a livello di ordinanza, mentre altre non renderanno necessaria alcuna trasposizione nel diritto svizzero.

Misure a sostegno dell’interoperabilità (capo VI)

Per consentire l’interoperabilità dei diversi sistemi d’informazione dell’UE, sono in programma le seguenti misure di sostegno.

L’articolo 37 elenca le disposizioni concernenti i criteri di qualità dei dati. Da un lato sono previste procedure automatizzate per il controllo della qualità dei dati, dall’altro sono introdotte norme minime di qualità per l’inserimento dei dati nei sistemi d’informazione dell’UE e nelle componenti centrali. Con il formato universale dei messaggi (Universal Message Format), è istituito uno standard comune per lo scambio di informazioni transfrontaliero (art. 38). Tale standard deve essere utilizzato nell’EES, nell’ETIAS, nell’Eurodac, nell’ECRIS-TCN, nell’ESP, nel CIR e nel MID e potrebbe essere impiegato anche nei futuri sistemi d’informazione. Per scopi di analisi e per fini statistici, è istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (Central Repository for Reporting and Statistics; art. 39). Tale archivio fornisce dati statistici intersistemici. I dati sono anonimizzati al fine di impedire l’identificazione delle persone fisiche.

Protezione dei dati (capo VII)

Il capo VII è interamente dedicato alla protezione dei dati. Nell’articolo 40 sono elencati i servizi responsabili del trattamento dei dati, mentre l’articolo 42 indica i servizi responsabili della sicurezza del trattamento dei dati. eu-LISA assume un’importanza particolare alla luce della sua responsabilità per le componenti centrali e l’infrastruttura di comunicazione. In caso di interruzione, eu-LISA garantisce ad esempio il ripristino del normale funzionamento. L’articolo 44 sancisce che gli Stati Schengen