Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Legge sulla responsabilità

La legge federale del 14 marzo 195826 sulla responsabilità (LResp) disciplina attualmente il SIS all’interno degli articoli 19a e 19b. Le basi giuridiche dell’UE relative a EES, VIS, ETIAS e alle componenti centrali conoscono disposizioni analoghe a quelle già valide per il SIS in materia di responsabilità per danni causati da un trattamento illecito di dati. Appare pertanto opportuno disciplinare nella LResp tutti i sistemi d’informazione Schengen/Dublino e le rispettive componenti oggetto di disposizioni in materia di responsabilità. L’sBMS e l’ESP non costituiscono una compilazione di dati ai sensi dell’articolo 3 lettera d LPD, poiché al loro interno non vi è registrato alcun dato personale. Per tale ragione, al termine «sistema d’informazione» verrà ora affiancato anche quello di «componente».

Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione

Come illustrato in precedenza, oltre alla LStrI occorre adeguare anche la LSIP. Quest’ultima disciplina le basi giuridiche degli attuali sistemi d’informazione di polizia della Confederazione. Anche in questo caso la maggior parte delle disposizioni dei due regolamenti UE sull’interoperabilità sono direttamente applicabili e non necessitano pertanto di alcuna trasposizione nel diritto svizzero. Tuttavia, conformemente all’articolo 17 LPD, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte delle autorità federali è autorizzato soltanto in presenza di una pertinente base legale. Per tale ragione le componenti centrali che riguardano i sistemi d’informazione Schengen/Dublino oggetto della LSIP vanno ora disciplinati in quest’ultima. Nello specifico si tratta delle componenti centrali che includono il SIS.

Nella LSIP sono pertanto inserite disposizioni relative a sBMS, ESP e MID dal tenore pressoché analogo a quello delle pertinenti disposizioni introdotte nella LStrI.

La necessità di introdurre diversi articoli concernenti il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino impone un adeguamento della sistematica all’interno della LSIP. I sistemi d’informazione Schengen/Dublino o le rispettive componenti devono essere infatti ora disciplinati in una sezione separata (nuova sezione 4) rispecchiando l’ordine cronologico della loro entrata in funzione prevista (sBMS all’art. 18a, ESP all’art. 18b e MID all’art. 18c).

In seguito all’attuazione della direttiva (UE) 2016/68027 entrata in vigore il 1° marzo 2019,,l’articolo 349c CP disciplina la comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale.28 L’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 199429 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), entrato anch’esso in vigore il 1° marzo 2019, statuisce che la comunicazione di dati

26 RS 170.32

27 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

28 RU 2019 625

29 RS 360