Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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disposizioni della LStrI preposte a disciplinare oggi e in futuro questi sistemi d’informazione Schengen/Dublino.

Il CIR diventa parte integrante dei sistemi EES, ETIAS, VIS (e, in un secondo tempo, dell’Eurodac). Le corrispondenti disposizioni della LStrI devono essere adattate, essendo previsto che il CIR sostituisca parte del sistema centrale dei vari sistemi dell’UE, quali VIS, Eurodac, EES ed ETIAS, e che alcuni dati alfanumerici (dati di identità e dati dei documenti di viaggio) e biometrici dei singoli sistemi siano memorizzati nel CIR. Pertanto, la LStrI deve stabilire quali dati restano nel sistema centrale del rispettivo sistema d’informazione e quali sono invece conservati nel CIR.

Inoltre, devono essere regolamentate anche le singole componenti centrali dell’interoperabilità; in particolare, ne vanno definiti il contenuto e l’accesso (sBMS art. 110, CIR art. 110a-110d e MID art. 110f). Ciò corrisponde alla disposizione dell’articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui gli organi federali possono trattare dati personali soltanto se esiste una pertinente base legale.

Nel caso del CIR, le diverse modalità di accesso devono essere regolamentate in funzione del loro scopo: identificazione delle persone (art. 110b), verifica delle identità multiple (art. 110c) e accertamento dei reati (art. 110d). In quest’ultimo caso, tutte le autorità designate, in particolare il SIC, dovrebbero poter verificare nel CIR se nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino non di polizia (EES, ETIAS, VIS) ci sono dati disponibili (meccanismo «hit/no hit» ai sensi dell’articolo 22 dei regolamenti UE sull’interoperabilità). Devono inoltre essere designate le autorità di polizia competenti per l’identificazione delle persone e occorre definire quale autorità è responsabile della verifica delle identità multiple nei diversi casi.

Vanno disciplinati pure la consultazione dei dati tramite l’ESP (art. 110e) e i diversi diritti di accesso al MID (art. 110g) da parte delle autorità competenti.

Anche la comunicazione dei dati a organismi autorizzati (art. 110h), la responsabilità per il trattamento dei dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID e le sanzioni per l’uso improprio dei dati devono essere disciplinate a livello legislativo (art. 120d). A tal fine, saranno adeguate anche le attuali disposizioni in materia di C-VIS, EES e ETIAS.

Inoltre, si prevedono ulteriori spiegazioni e chiarimenti negli atti di esecuzione e negli atti delegati dell’UE, che saranno notificati a tempo debito anche alla Svizzera e che dovranno probabilmente essere attuati a livello di ordinanza.

Infine, è necessario aggiornare i rimandi ai regolamenti UE nella legge.

Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Nella legge federale del 20 giugno 200325 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) devono essere adattati singoli rimandi alle disposizioni della LStrI, che saranno modificate nell’ambito della presente revisione. Ciò non comporta modifiche materiali della LSISA.

24 RS 235.1

25 RS 142.51