Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a–349h CP.30 La LSIP disciplina, per contro, in via generale l’utilizzo del sistema d’informazione di polizia della Confederazione. Con la trasposizione dei regolamenti UE in questione il suo campo d’applicazione viene ulteriormente ampliato. Per tale ragione, è necessario definire in una disposizione separata la comunicazione di dati a terzi e agli organi internazionali nel quadro dell’interoperabilità (art. 18e). Infine occorre anche disciplinare la responsabilità per il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o nelle rispettive componenti (art. 18f).

4.3.2 Valutazione dell’esecuzione

Ogni Stato Schengen è sottoposto, almeno ogni cinque anni, a una valutazione volta a verificare la corretta applicazione del diritto Schengen. Finora la Svizzera è stata sottoposta a tre valutazioni: nel 2008, in vista dell’avvio della collaborazione operativa, nel 2014 e nel 2018. A essere valutati sono di volta in volta la cooperazione di polizia, SIS/SIRENE, le frontiere esterne, i rinvii, la protezione dei dati e i visti. La valutazione coinvolge sia la Confederazione sia i Cantoni. Al termine delle visite in loco, gli esperti competenti redigono i rapporti di valutazione in cui illustrano eventuali lacune. Il Consiglio dell’UE può emanare raccomandazioni concrete volte a colmare tali lacune. In seguito la Svizzera fornisce all’UE un rapporto in cui illustra le eventuali misure adottate in base alle raccomandazioni. In occasione delle prossime valutazioni verrà valutata anche la trasposizione dei regolamenti UE sull’interoperabilità.

5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

5.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. abis, nota a piè di pagina

Poiché il regolamento (UE) 2018/124031 sull’autorizzazione ai viaggi ETIAS è modificato dal regolamento (UE) 2019/817 («IOP frontiere»), la nota a piè di pagina dell’articolo 5 capoverso 1 lettera abisdeve essere modificata di conseguenza.

Questa disposizione deve inoltre essere coordinata con il decreto federale sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)32.

30 RU 2019 625

31 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

32 Il progetto è stato posto in consultazione dal 13 febbraio 2019 al 20 maggio 2019.