Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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Sezione 2: Sistema di ingressi/uscite (EES) e controllo di confine automatizzato
Prima dell’articolo 103b è inserita una nuova sezione contenente disposizioni riguardanti il sistema di ingressi/uscite EES e il controllo di confine automatizzato.
Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, cpv. 2 lett. a e bbise cpv. 4
Cpv. 1, nota a piè di pagina
Poiché il regolamento (UE) 2017/222637 sul sistema di ingressi/uscite EES è modificato dal regolamento (UE) 2019/817 («IOP frontiere»), la nota a piè di pagina dell’articolo 103b capoverso 1 va adattata di conseguenza.
Questa disposizione deve inoltre essere coordinata con il decreto federale sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppo dell’acquis di Schengen).
Cpv. 2 lett. a e bbis
L’articolo 103b capoverso 2 lettera a non riporta più i dati sui visti rilasciati che sono trattati separatamente alla lettera bbis. Ciò consente un rimando preciso, al capoverso 4, ai dati ora conservati nel CIR. L’espressione «dati alfanumerici» è sostituita da «i dati d’identità e i dati dei documenti di viaggio».
Cpv. 4
Il capoverso 4 specifica quali dati sono trasmessi e memorizzati nel CIR (cfr. commenti ad art. 110a). I dati d’identità e i dati dei documenti di viaggio (art. 103b cpv. 2 lett. a LStrI), nonché l’immagine del volto e, se del caso, le impronte digitali (art. 103b cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LStrI) sono conservati nel CIR. Le informazioni riguardanti il momento dell’ingresso nello spazio Schengen e dell’uscita dallo stesso, il valico di frontiera e l’autorità responsabile del controllo di confine nonché i dati relativi al rifiuto di entrata non sono trasmessi al CIR e continuano a essere conservati solo nell’EES.
Art. 103d, rubrica e cpv. 5
Dato che il CIR diventerà parte integrante dell’EES, le disposizioni sulla comunicazione dei dati dell’EES si applicheranno anche ai dati EES conservati nel CIR (dati di
37 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, pag. 27.