Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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il portale di ricerca europeo (European Search Portal, di seguito: «ESP») che
permette alle autorità competenti di consultare contemporaneamente più sistemi d’informazione dell’UE tramite un’unica interrogazione;
il servizio comune di confronto biometrico (shared Biometric Matching Service,
di seguito «sBMS») che permette l’interrogazione di diversi sistemi d’informazione dell’UE tramite dati biometrici;
un archivio comune di dati di identità (Common Identity Repository, di seguito
«CIR») che contiene i dati d’identità (p. es. nome e data di nascita), i dei documenti di viaggio o biometrici di cittadini di Stati terzi agevolandone così l’identificazione;
il rilevatore di identità multiple (Multiple Identity Detector, di seguito «MID»)
il quale evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati esistenti e quelli nuovi contenuti nei diversi sistemi d’informazione dell’UE, contribuendo al contrasto della frode d’identità.
I regolamenti UE sull’interoperabilità riguardano i sistemi d’informazione e le banche dati dell’UE seguenti:
il Sistema d’informazione Schengen (SIS) dove sono registrate segnalazioni di
persone ricercate o scomparse nonché di veicoli e oggetti ricercati. Nel SIS sono inoltre registrati i divieti d’entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio;
il sistema d’informazione visti (VIS) dove sono contenuti i dati relativi ai visti
Schengen;
l’Eurodac, ovvero la banca dati centrale delle impronte digitali dei richiedenti
l’asilo e delle persone fermate per entrata illegale;
il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini
di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni sul casellario giudiziale tra i Paesi dell’UE;
il sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale saranno registrati in futuro i dati
relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d’entrata;
il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite
il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto dovranno chiedere l’autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen;
i dati Europol; e
le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (Stolen and
Lost Travel Documents, di seguito «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices, di seguito «TDAWN»).
La Svizzera partecipa ai sistemi d’informazione SIS, VIS, Eurodac, EES ed ETIAS, i quali fanno tutti parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento EES e il regolamento ETIAS sono stati notificati alla Svizzera nel 2018 come sviluppi dell’acquis di Schengen. La Svizzera ha inoltre tempo fino a novembre 2020 per recepire e trasporre gli sviluppi del Sistema d’informazione Schengen (SIS) che prevedono nuove possi-