Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

 il portale di ricerca europeo (European Search Portal, di seguito: «ESP») che

permette alle autorità competenti di consultare contemporaneamente più sistemi d’informazione dell’UE tramite un’unica interrogazione;

 il servizio comune di confronto biometrico (shared Biometric Matching Service,

di seguito «sBMS») che permette l’interrogazione di diversi sistemi d’informazione dell’UE tramite dati biometrici;

 un archivio comune di dati di identità (Common Identity Repository, di seguito

«CIR») che contiene i dati d’identità (p. es. nome e data di nascita), i dei documenti di viaggio o biometrici di cittadini di Stati terzi agevolandone così l’identificazione;

 il rilevatore di identità multiple (Multiple Identity Detector, di seguito «MID»)

il quale evidenzia le correlazioni esistenti tra i dati esistenti e quelli nuovi contenuti nei diversi sistemi d’informazione dell’UE, contribuendo al contrasto della frode d’identità.

I regolamenti UE sull’interoperabilità riguardano i sistemi d’informazione e le banche dati dell’UE seguenti:

 il Sistema d’informazione Schengen (SIS) dove sono registrate segnalazioni di

persone ricercate o scomparse nonché di veicoli e oggetti ricercati. Nel SIS sono inoltre registrati i divieti d’entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio;

 il sistema d’informazione visti (VIS) dove sono contenuti i dati relativi ai visti

Schengen;

 l’Eurodac, ovvero la banca dati centrale delle impronte digitali dei richiedenti

l’asilo e delle persone fermate per entrata illegale;

 il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini

di Paesi terzi (ECRIS-TCN), un sistema elettronico volto allo scambio di informazioni sul casellario giudiziale tra i Paesi dell’UE;

 il sistema di ingressi/uscite (EES), nel quale saranno registrati in futuro i dati

relativi agli ingressi e alle uscite di cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nonché i rifiuti d’entrata;

 il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), tramite

il quale in futuro i cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto dovranno chiedere l’autorizzazione ai viaggi prima di entrare nello spazio Schengen;

 i dati Europol; e

 le banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (Stolen and

Lost Travel Documents, di seguito «SLTD») e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (Travel Documents Associated with Notices, di seguito «TDAWN»).

La Svizzera partecipa ai sistemi d’informazione SIS, VIS, Eurodac, EES ed ETIAS, i quali fanno tutti parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento EES e il regolamento ETIAS sono stati notificati alla Svizzera nel 2018 come sviluppi dell’acquis di Schengen. La Svizzera ha inoltre tempo fino a novembre 2020 per recepire e trasporre gli sviluppi del Sistema d’informazione Schengen (SIS) che prevedono nuove possi-