Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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«IOP polizia»). Il presupposto per l’entrata in funzione delle singole componenti centrali è ad esempio l’avvenuto completamento del collaudo generale in collaborazione con gli Stati Schengen e le agenzie dell’UE responsabili delle componenti in questione. Devono inoltre essere state adottate le disposizioni tecniche e giuridiche per la raccolta e la trasmissione di dati (art. 72 del regolamento «IOP frontiere» e art. 68 del regolamento «IOP polizia»). Le singole componenti centrali diventeranno pertanto operative in momenti diversi. Secondo l’agenda attuale della Commissione europea, l’sBMS sarà operativo entro il 2021, il CIR entro il 2022 e l’ESP così come il MID entro il 2023. Sono inoltre previste diverse fasi transitorie prima che le singole componenti centrali possano effettivamente entrare in funzione.

A prescindere da ciò, alcune disposizioni di entrambi i regolamenti UE sull’interoperabilità sono già applicabili dall’11 giugno 2019. Si tratta di norme rilevanti ai fini della fase di sviluppo. Esse sono destinate in primo luogo all’agenzia dell’UE eu-LISA, alla quale è affidata la responsabilità dello sviluppo delle diverse componenti centrali. Anche le basi giuridiche per l’adozione dei diversi atti di esecuzione tramite i quali la Commissione europea disciplinerà in maniera più precisa determinati aspetti, sono già entrate in vigore a giugno 2019. In tale contesto, la Svizzera ritiene che non vi sia una «particolare urgenza» che richieda l’applicazione provvisoria di entrambi gli scambi di note ai sensi dell’articolo 7b della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

L’articolo 79 del regolamento «IOP frontiere» e l’articolo 75 del regolamento «IOP polizia» sanciscono infine che i regolamenti si applicano in relazione all’Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 diventa applicabile. L’integrazione di Eurodac nel quadro dell’interoperabilità è tuttavia prevista. Per tale motivo si fa menzione dell’Eurodac anche nel numero 3. Non sono, tuttavia, ancora disponibili disposizioni concrete. La trasposizione nel diritto svizzero avverrà pertanto soltanto con il recepimento del nuovo regolamento Eurodac.

3 Contenuto dei regolamenti UE

Qui di seguito si intende fornire una panoramica sul contenuto dei due regolamenti UE ponendo particolare enfasi sulle quattro componenti centrali. Le ulteriori novità che hanno implicazioni anche per la Svizzera sono illustrate nel numero 3.2. Tali novità riguardano ad esempio disposizioni concernenti l’obbligo di informazione, i requisiti in materia di qualità dei dati nonché le modifiche apportate ad altri atti.

Poiché i due regolamenti sono sostanzialmente identici ad eccezione di poche disposizioni, nel numero 3 si è rinunciato a trattarli separatamente optando per una presentazione globale dei rispettivi contenuti. I numeri degli articoli e dei capi indicati coincidono quasi del tutto in entrambi i testi. Soltanto dalla fine del capo VIII, i due regolamenti UE presentano alcune differenze che saranno di volta in volta segnalate tramite esplicito rimando.

15 RS 172.010