Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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bilità di cooperazione di polizia e nel settore della migrazione, tra l’altro tramite l’introduzione di una nuova categoria di segnalazione concernente le decisioni di rimpatrio.
L’ECRIS-TCN non rappresenta invece uno sviluppo dell’acquis di Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi ha per ora accesso11. Nei regolamenti UE si parla pertanto di interoperabilità dei «sistemi d’informazione dell’UE». Nel presente rapporto, tale formulazione è utilizzata per i numeri 1-3 nonché 6 e 7. Per quanto concerne la trasposizione nel diritto svizzero, è utilizzata invece l’espressione «sistemi d’informazione Schengen/Dublino» poiché la trasposizione riguarda soltanto tali sistemi.
La Svizzera non ha inoltre accesso diretto ai dati di Europol12. Sono in corso discussioni sull’eventualità che l’UE possa concedere in futuro agli Stati associati a Schengen l’accesso diretto a questi dati tramite il portale ESP. Le modalità con cui le componenti centrali potranno accedere ai dati di Europol sono ancora oggetto di chiarimenti. Il diritto di consultazione dovrà, tuttavia, inserirsi nel quadro giuridico attuale (accordo di cooperazione tra la Svizzera ed Europol). Appare dunque opportuno sancire all’interno della legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nella legge federale del 13 giugno 200814 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) la possibilità di accedere ai dati di Europol tramite il portale ESP. La Svizzera dispone inoltre, quale Paese membro di Interpol, di un accesso alle banche dati di Interpol menzionate qui sopra.
L’interoperabilità è disciplinata nell’UE all’interno di due regolamenti. Il primo regolamento riguarda il settore delle frontiere e dei visti (regolamento «IOP frontiere»), mentre il secondo riguarda il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (regolamento «IOP polizia»). Il motivo per cui è stato deciso di disciplinare l’interoperabilità in due regolamenti distinti è riconducibile al fatto che le disposizioni riguardano Paesi che presentano un grado diverso di partecipazione a Schengen. I sistemi VIS, EES ed ETIAS riguardano ad esempio componenti dell’acquis di Schengen ai quali l’Irlanda e il Regno Unito non partecipano. In virtù della sua partecipazione all’acquis di Schengen, la Svizzera è tenuta a recepire entrambi i regolamenti UE, i quali di fatto coincidono salvo poche disposizioni.
2.2 Entrata in vigore dei regolamenti UE sull’interoperabilità
Entrambi i regolamenti UE sull’interoperabilità sono entrati in vigore nell’UE l’11 giugno 2019. La maggior parte delle disposizioni materiali saranno, tuttavia, applicabili soltanto in un momento successivo. La Commissione europea deciderà infatti in merito all’entrata in funzione progressiva delle singole componenti centrali, ragion per cui le pertinenti disposizioni diventeranno applicabili soltanto a partire dalla data di tale decisione (cfr. art. 79 del regolamento «IOP frontiere» e art. 75 del regolamento
11 La Svizzera sta attualmente valutando se partecipare all’ECRIS-TCN.
12 In base agli articoli 8 e 9 dell’accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione svizzera e l’Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2), la Svizzera può richiedere a Europol di trasmettere dati registrati nel sistema d’informazione di Europol (EIS). La Svizzera si impegna al fine di ottenere un accesso diretto ai dati di Europol.
13 RS 142.20
14 RS 361