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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 8 pagine

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Art. 18 cpv. 2

Abrogato

Art. 23 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 3

1Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori notificati secondo l’articolo 4 LTC per la fornitura di un servizio di teleco- municazione.

2Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti:

b. non attribuiscano numeri ad altri fornitori senza il suo consenso;

3Abrogato

Art. 23a cpv. 3

Abrogato

Art. 23b Sorveglianza sull’utilizzazione

1Il titolare di una serie di numeri per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile che attribuisce determinati numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati.

2Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi dodici mesi dopo, metterlo a disposizione per l’attribuzione a un nuovo cliente.

Art. 23c Misure della SECO in caso di violazione della LCSl

1Se la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha il sospetto fondato che, con l’ausilio di un numero proveniente da una serie di numeri, siano state commesse ripetute violazioni dell’articolo 3 della legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale, può obbligare il fornitore al quale l’UFCOM ha attribuito la serie di numeri o il fornitore verso il quale è stato trasferito il numero a:

a. bloccare immediatamente i collegamenti in entrata verso tale numero;

b. comunicare alla SECO i seguenti dati sul titolare del numero:

1. il nome o l’impresa,

2. l’indirizzo o il domicilio legale,

1. un indirizzo postale valido in Svizzera se il titolare risiede o ha sede all’estero;

c. revocare il blocco in seguito.

2Se il fornitore presenta immediatemente i dati alla SECO, quest'ultima non blocca il numero.

3 RS 241