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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 8 pagine

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Art. 24a cpv. 2

Abrogato

Art. 24e cpv. 2 e 2bis

Abrogato

Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio

1Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all’UFCOM la data della messa in servizio. Se un numero attribuito individualmente non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere immediatamente riattribuito dall’UFCOM. Su richiesta fondata, l’UFCOM può accordare una proroga di tale termine.

2Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all’UFCOM la data della messa fuori servizio. Se un numero attribuito individualmente non è rimesso in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere riattribuito dall’UFCOM. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’articolo 11 capover- so 2.

Art. 28 Servizi d’emergenza

1I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d’emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti:

a servizio d’emergenza europeo;

b polizia, chiamata di soccorso;

c. pompieri;

d. assistenza telefonica per adulti;

e. pronto soccorso autoambulanze;

f. assistenza telefonica per bambini e giovani.

g. pronto soccorso avvelenamento.

Art. 29 Servizi di soccorso aereo

L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.