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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 8 pagine
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Art. 24a cpv. 2
Abrogato
Art. 24e cpv. 2 e 2bis
Abrogato
Art. 24f Messa in servizio e messa fuori servizio
1Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all’UFCOM la data della messa in servizio. Se un numero attribuito individualmente non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere immediatamente riattribuito dall’UFCOM. Su richiesta fondata, l’UFCOM può accordare una proroga di tale termine.
2Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all’UFCOM la data della messa fuori servizio. Se un numero attribuito individualmente non è rimesso in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, questo fatto viene considerato come una rinuncia all’attribuzione e il numero può essere riattribuito dall’UFCOM. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all’articolo 11 capover- so 2.
Art. 28 Servizi d’emergenza
1I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d’emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti:
a servizio d’emergenza europeo;
b polizia, chiamata di soccorso;
c. pompieri;
d. assistenza telefonica per adulti;
e. pronto soccorso autoambulanze;
f. assistenza telefonica per bambini e giovani.
g. pronto soccorso avvelenamento.
Art. 29 Servizi di soccorso aereo
L’UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell’ambito delle attività di soccorso aereo che richiedono l’intervento immediato di specialisti sul posto.