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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine
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Art. 15a cpv. 1 frase introduttiva, e 2
1Il gestore del registro devia il traffico diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti:
2Devia il traffico verso uno strumento di analisi o verso una pagina informativa che contenga:
a. indicazioni in merito al sospetto di abuso;
b. il nome e le coordinate del servizio o dell’autorità che ha richiesto la misura.
Art. 21 cpv. 4
4Non esaminano in modo generale e continuativo le attività dei titolari. Non sono tenuti a indagare attivamente in merito a fatti o circostanze inerenti attività illecite commesse tramite nomi di dominio.
Art. 25 cpv. 1bis–1quater
1bisIl gestore del registro attribuisce un nome di dominio impedendo qualsiasi confi- gurazione, nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati, che permetta l’attivazione del nome di dominio se un’autorità competente gli comunica che vi so- no motivi fondati di supporre che il richiedente utilizzerà il nome di dominio richie- sto a scopo illecito o in modo illecito.
1terPuò attribuire un nome di dominio impedendo qualsiasi configurazione nel file di zona dei server di nomi che vi sono legati che permetta l’attivazione del nome di dominio se delle ragioni fondate gli permettono di supporre che il richiedente:
a. ricorra manifestamente a dati d’identificazione falsi o usurpi l’identità altrui; e
b. utilizzerà il nome di dominio richiesto a scopo illecito o in modo illecito.
1quaterSe il titolare non si identifica correttamente entro 30 giorni nei casi di cui ai capoversi 1bise 1ter, il gestore del registro revoca l’attribuzione del nome di dominio.
Art. 26 cpv. 1 lett. b
1Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lin- gue nazionali e in inglese:
b. i nomi dei Cantoni, dei Comuni politici e delle località svizzeri ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 maggio 20083 sui nomi geografici, co- me pure le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri;
Art. 27 cpv. 3 e cpv. 4 frase introduttiva
3Comunica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente il rifiuto di attribuire un nome di dominio, facendo tale comunicazione per via elettronica trami-