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Consultazione 2019/78: Revisione delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 7 pagine
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Art. 46 Messa a disposizione di dati
1I seguenti dati devono figurare nella banca dati WHOIS:
a. la denominazione del nome di dominio attribuito e la corrispondente stringa ACE;
b. nel caso in cui il nome di dominio sia attivo, i dati dei server di nomi asseg- natigli;
c. l’indicazione secondo cui un nome di dominio è protetto o meno attraverso il sistema DNSSEC;
d. la data della prima attribuzione del nome di dominio;
e. l’indicazione di un mezzo anonimo che consenta di contattare il titolare del nome di dominio;
f. il nome, l’indirizzo e le coordinate del centro di registrazione che opera per conto del titolare del nome di dominio.
2Il gestore del registro può pubblicare nella banca dati WHOIS i dati seguenti:
a. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio se il titolare è una persona giuridica;
b. i dati d’identificazione e le coordinate del titolare del nome di dominio che ha dato il consenso alla pubblicazione.
3Dà accesso ai dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio a chiunque provi d’avere un interesse preponderante. Può chiedere una remunerazione a copertura dei costi d’accesso, a condizione che nessun altro atto legislativo impon- ga la gratuità.
4Il centro di registrazione deve garantire l’accesso di cui al capoverso 3, il quale tratta i dati personali che si riferiscono al titolare del nome di dominio per conto del quale opera il centro di registrazione.
5L’UFCOM può prescrivere le modalità e le procedure d’accesso ai sensi dei capo- versi 3 e 4 tenendo conto delle regole applicabili a livello internazionale. In casi spe- cifici può fissare l’importo della remunerazione per l’accesso.
Art. 51 lett. c
Nell’esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti parti- colari:
c. adottare misure di pubblicità e sponsorizzazione volte a promuovere il do- minio «.swiss»; a tale scopo, può collaborare con le autorità competenti, in particolare l’Istituto federale della proprietà intellettuale, l’Ufficio federale di statistica e i registri cantonali di commercio.
Art. 52 Messa a disposizione di dati
1Il gestore del registro pubblica nella banca dati WHOIS i dati richiesti da regole applicabili a livello internazionale.