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Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 7 pagine
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Sezione 2: Condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione
Art. 2 Forma giuridica dei servizi di sanità animale
1I servizi di sanità animale sono organizzati in forma di associazione o cooperativa oppure sono retti da un’associazione o da una cooperativa (organizzazione promotrice).
2Più servizi di sanità animale possono costituirsi collettivamente in associazione o cooperativa oppure essere retti da un’organizzazione promotrice.
Art. 3 Adesione
1Possono essere membri di un servizio di sanità animale in particolare:
a. detentori di animali;
b. associazioni e cooperative di detentori di animali che hanno come scopo la promozione della salute degli animali;
c. veterinari;
d. associazioni e cooperative di veterinari.
2I singoli soggetti che aderiscono a un servizio di sanità animale tramite un’organizzazione promotrice, un’associazione o una cooperativa, possono decidere di non avvalersi dell’offerta di base del servizio stesso.
Art. 4 Aziende detentrici di animali affiliate
Sono considerate affiliate le aziende detentrici di animali dei membri che si avvalgono dell’offerta di base del relativo servizio di sanità animale.
Art. 5 Obiettivi principali
I servizi di sanità animale orientano le proprie attività in modo tale da promuovere la salute e il benessere degli animali della specie di competenza, la detenzione adeguata degli stessi e una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili.
Art. 6 Prestazioni
1I servizi di sanità animale stabiliscono il catalogo delle proprie prestazioni all’interno di un regolamento.
2Il catalogo include le seguenti prestazioni e i relativi requisiti:
a. riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti igienici e aziendali minimi per l’ottenimento del riconoscimento;
b. assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché requisiti per l’ottenimento di tale qualifica;