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Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 7 pagine
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limiti dei crediti approvati. I costi per le infrastrutture messe a disposizione sono computati come aiuto finanziario.
Art. 20 Costi computabili
Sono computabili:
a. i costi per i salari e le prestazioni sociali dei collaboratori del servizio di sanità animale e quelli per la loro formazione e formazione continua;
b. le spese per erogare le prestazioni di cui alla presente ordinanza e alla convenzione sulle prestazioni;
c. gli affitti e i costi della strumentazione degli spazi necessari al servizio di sanità animale;
d. le spese di viaggio e di ufficio e i costi amministrativi del servizio di sanità animale.
Art. 21 Erogazione dell’aiuto finanziario
L’aiuto finanziario è erogato annualmente in due rate. Le rate sono commisurate alle prestazioni effettuate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.
Art. 22 Decurtazione dell’aiuto finanziario
Qualora un Cantone non versi la propria quota, in parte o del tutto, l’aiuto finanziario della Confederazione è decurtato dell’importo corrispondente.
Art. 23 Convenzioni sulle prestazioni
L’USAV stipula con i servizi di sanità animale convenzioni sulle prestazioni valide per al massimo quattro anni. Queste stabiliscono in particolare le prestazioni da erogare e gli obiettivi. Le richieste e le delibere di credito annuali degli organi competenti della Confederazione in merito a preventivo e piano finanziario hanno la precedenza sulle disposizioni relative all’ammontare del contributo federale.
Art. 24 Vigilanza
1I servizi di sanità animale sottostanno alla vigilanza dell’USAV.
2Gli organi dei servizi di sanità animale forniscono all’USAV le informazioni necessarie.
3I servizi di sanità animale invitano l’USAV e una rappresentanza dei Cantoni alle riunioni e alle assemblee dei loro organi supremi. Le organizzazioni promotrici sono tenute a invitare tali autorità se le riunioni e le assemblee affrontano tematiche relative ai servizi di sanità animale.