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Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 7 pagine

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c. programmi di promozione della salute degli animali;

d. prestazioni di consulenza;

e. accertamenti diagnostici;

f. formazione e formazione continua;

g. monitoraggio della salute animale;

h. informazioni tecniche.

3Nel regolamento devono essere definite le prestazioni appartenenti all’offerta di base e coperte dal contributo associativo per i membri del servizio di sanità animale che di essa si avvalgono.

4Nel regolamento devono essere fissate inoltre le tariffe:

a. per le prestazioni dell’offerta di base ai membri che se ne avvalgono soltanto in singoli casi;

b. per le prestazioni ai non membri;

c. per le prestazioni non incluse nell’offerta di base.

5Le tariffe per le prestazioni di cui al capoverso 4, lettere a–c, devono essere tali da coprire i costi.

Art. 7 Riconoscimento delle aziende detentrici di animali

1I servizi di sanità animale registrano ogni azienda detentrice di animali affiliata in grado di soddisfare i requisiti minimi del relativo servizio. Tali aziende sono considerate «aziende detentrici di animali riconosciute». Se sono rispettati requisiti supplementari previsti dal servizio di sanità animale, all’azienda detentrice di animali riconosciuta viene attribuita la relativa qualifica sanitaria.

2I servizi di sanità animale revocano il riconoscimento o la qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali che non soddisfano più i requisiti.

Art. 8 Programmi di promozione della salute degli animali

1I servizi di sanità animale attuano programmi di prevenzione, riconoscimento e lotta alle malattie nelle aziende detentrici di animali affiliate.

2Adeguano regolarmente i programmi alle conoscenze scientifiche più recenti.

Art. 9 Consulenza

1I servizi di sanità animale erogano gratuitamente le proprie prestazioni base di consulenza ai membri che si avvalgono dell’offerta di base, a scuole e centri di consulenza agricoli nonché alle autorità cantonali.

2Nei limiti del possibile, i servizi di sanità animale mettono le loro prestazioni di consulenza a disposizione anche di altri soggetti o organizzazioni.