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Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 7 pagine
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Art. 15 Collaborazione
1I servizi di sanità animale collaborano in particolare con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’Ufficio federale dellʼagricoltura (UFAG), i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni di detentori di animali e di allevatori, le facoltà di veterinaria, i politecnici federali, i centri di consulenza e gli istituti di ricerca in ambito agricolo.
2Gli attori coinvolti sfruttano le sinergie reciproche ed evitano ridondanze, soprattutto nella registrazione e amministrazione di dati sulla salute degli animali.
Art. 16 Autofinanziamento
I servizi di sanità animale garantiscono un adeguato autofinanziamento, in particolare tramite i contributi associativi e gli onorari per le prestazioni.
Art. 17 Contributo dei Cantoni
La Confederazione versa interamente il proprio aiuto finanziario a un servizio di sanità animale soltanto se i Cantoni, nel loro complesso, forniscono un contributo di importo almeno equivalente.
Sezione 3: Modalità di erogazione degli aiuti finanziari
Art. 18 Calcolo dei contributi dei singoli Cantoni
Il contributo di un Cantone rispetto alla contribuzione totale di tutti i Cantoni (quota cantonale) viene calcolato come segue:
a. per il servizio sanitario apistico la quota cantonale corrisponde alla percentuale di apiari presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale degli apiari presenti in Svizzera;
b. per gli altri servizi di sanità animale la quota cantonale risulta dal seguente calcolo:
- percentuale delle aziende detentrici di animali affiliate presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale delle aziende detentrici di animali affiliate della stessa specie presenti in Svizzera,
- percentuale degli animali nelle aziende detentrici di animali affiliate presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale degli animali in tutte le aziende detentrici di animali affiliate della stessa specie presenti in Svizzera,
- media delle due percentuali.
Art. 19 Calcolo dell’aiuto finanziario della Confederazione
L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 40 per cento dei costi computabili per un adempimento efficiente dei compiti del servizio di sanità animale ed è sempre stabilito sulla base dei costi effettivi dell’anno precedente, nei