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Consultazione 2019/8: Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale · 7 pagine
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Art. 10 Accertamenti diagnostici
1I servizi di sanità animale ordinano ove necessario, nell’ambito di programmi e consulenze accertamenti diagnostici presso le aziende detentrici di animali affiliate qualora si sospetti la presenza di malattie.
2Stabiliscono i laboratori per la diagnosi delle malattie.
3Come laboratori per la diagnostica delle epizoozie secondo l’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie (OFE) sono presi in considerazione soltanto laboratori riconosciuti conformemente all’articolo 312 OFE.
Art. 11 Formazione e formazione continua
1I servizi di sanità animale tengono corsi di formazione e formazione continua per i membri che si avvalgono dell’offerta di base nonché per le scuole e i centri di consulenza agricoli.
2Collaborano gratuitamente ai corsi di formazione e formazione continua per il personale del servizio veterinario pubblico.
3Nei limiti del possibile, mettono le loro prestazioni di formazione e formazione continua a disposizione anche di altri soggetti o organizzazioni.
Art. 12 Monitoraggio della salute degli animali
1I servizi di sanità animale monitorano la salute degli animali nel proprio settore di competenza e valutano i dati sanitari.
2Pubblicano periodicamente i risultati di tali valutazioni.
Art. 13 Informazioni tecniche
1I servizi di sanità animale pubblicano informazioni tecniche.
2Informano periodicamente su:
a. misure di promozione della salute degli animali;
b. impiego corretto di medicamenti veterinari e di altre sostanze ausiliarie;
c. modifiche legislative riguardanti la salute degli animali.
Art. 14 Erogazione di prestazioni
I servizi di sanità animale erogano le proprie prestazioni, in particolare l’attuazione di programmi e la consulenza, in tutta la Svizzera e secondo i medesimi principi tecnici.