Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 13 pagine

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so 4, che potrà quindi essere abrogato. Per quanto riguarda i casi in questione non sono previste modifiche materiali.

Cpv. 3

Questo capoverso disciplina la notifica che l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione fa al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. L’obiettivo è migliorare l’attuale sistema «CH-Meldewesen» per lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La notifica deve contenere i seguenti dati8:

 le informazioni rilevanti sulla successione (valori patrimoniali, data del decesso ecc.);

 il nome e l’indirizzo degli eredi; e

 la rispettiva quota successoria.

Una volta migliorato, il sistema consentirà al Cantone di domicilio dell’erede di ricevere i dati sull’intera successione (tutti i valori patrimoniali) e non soltanto, come finora, i dati sui redditi e sulla sostanza gravati dell’imposta preventiva. In questo modo si garantisce che il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi disponga tempestivamente di tutte le informazioni necessarie per procedere a una corretta tassazione e a un corretto rimborso dell’imposta preventiva.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1 Ripercussioni finanziarie

a) Eredità indivise

Con la normativa proposta si intende evitare che nei casi di eredità indivise il rimborso venga concesso a torto. Essa permette di generare, per la Confederazione, entrate supplementari derivanti dall’imposta preventiva. Il 10 per cento di tale gettito spetta ai Cantoni (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale; Cost.9). Inoltre, la suddetta normativa permette di migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza nel caso dei redditi provenienti da eredità indivise. Essa comporta, a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni, entrate supplementari derivanti dall’imposta sul reddito e, a livello di Cantoni e Comuni, entrate supplementari prodotte dall’imposta sulla sostanza.

Non è possibile quantificare il gettito fiscale supplementare, che sarà probabilmente trascurabile.

b) Funzionari svizzeri

La normativa proposta riguardante i funzionari svizzeri all’estero non ha ripercussioni finanziarie.

8 Cfr. in merito l’allegato.

9 RS 101