Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 13 pagine
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Art. 52 cpv. 2 e 3
Per i funzionari svizzeri il diritto al rimborso dell’imposta preventiva rimane invariato (cpv. 1). L’istanza di rimborso sarà trasmessa all’AFC come parte integrante della dichiarazione d’imposta. La verifica dell’istanza non sarà più effettuata dall’AFC, ma dall’autorità cantonale competente per la tassazione, come nel caso delle persone domiciliate in Svizzera (cpv. 2). I Cantoni possono collegare la decisione sul rimborso dell’imposta preventiva a quella di tassazione (art. 52 cpv. 2 LIP).
Art. 59
Cpv. 1
Questo capoverso disciplina la procedura di rimborso per le prestazioni gravate dell’imposta preventiva maturate prima del decesso dell’autore della successione. In questi casi la norma proposta non introduce modifiche rispetto al diritto vigente (cfr. n. 1.1).
Per dovere di completezza, bisogna ricordare che il rimborso non compete soltanto al Cantone di domicilio dell’autore della successione; in determinate situazioni esso può rientrare tra i compiti dell’AFC (ad es. quando l’autore della successione ha il proprio domicilio all’estero).
Cpv. 2
Questo capoverso regola il rimborso per le prestazioni gravate dell’imposta preventiva
che derivano dalla sostanza facente parte di un’eredità indivisa; e
che maturano dopo il decesso dell’autore della successione.
Sintesi delle novità (le differenze rispetto al diritto vigente [cfr. n. 1.1] sono evidenziate in grigio)
Risposta Spiegazione
Gli eredi dichiarano, con decor-
renza dalla data del decesso,
oltre agli elementi usuali:
Cosa bisogna la sostanza: la loro quota
indicare nella successoria;
Corrisponde al diritto vigente. dichiarazione il reddito (in particolare i
d’imposta? redditi gravati dell’imposta
preventiva): la loro quota
sui redditi provenienti
dall’eredità.