Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 13 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Diritto vigente
a) Eredità indivise
In virtù della successione universale, gli eredi subentrano nella posizione giuridica del de cuius. Gli eredi o il loro rappresentante comune devono inviare all’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione una dichiarazione d’imposta indicando i redditi conseguiti fino alla data del decesso e la sostanza esistente a tale data. In questo modo, l’imposizione dell’insieme dei redditi e della sostanza è garantita per tutto il periodo compreso tra l’ultima dichiarazione d’imposta del de cuius e il giorno del decesso. Per quanto riguarda i redditi futuri provenienti dall’eredità e la relativa sostanza, l’imposizione è in capo ai singoli eredi se questi accettano l’eredità. Dal punto di vista del diritto civile l’eredità indivisa appartiene alla comunione ereditaria. Dal punto di vista del diritto tributario, ogni erede è assoggettato all’imposta nella misura della sua quota sui redditi provenienti dall’eredità e sulla relativa sostanza. Questa regola è applicabile fino allo scioglimento della comunione ereditaria.
I beneficiari di una prestazione gravata dell’imposta preventiva aventi il proprio domicilio in Svizzera hanno diritto al rimborso dell’ammontare totale dell’imposta preventiva se soddisfano le pertinenti condizioni: corretta indicazione dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d’imposta, diritto di godimento e presentazione tempestiva dell’istanza. L’intento è spingere i contribuenti a dichiarare alle autorità di tassazione competenti i redditi gravati dell’imposta preventiva e la relativa sostanza (ad es. un conto bancario e gli interessi maturati), garantendo in tal modo una corretta imposizione del reddito e della sostanza (funzione di garanzia dell’imposta preventiva).
Se i valori patrimoniali ereditati generano redditi gravati dell’imposta preventiva, occorre stabilire:
chi deve presentare l’istanza per il rimborso dell’imposta preventiva e a chi (Cantone competente); e
chi deve soddisfare le condizioni per il rimborso (diritto di godimento, presentazione tempestiva dell’istanza e corretta dichiarazione).
Conformemente all’articolo 30 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 19651 sull’imposta preventiva (LIP) e agli articoli 58 e 59 dell’ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva (OIPrev), si distingue tra i redditi gravati dell’imposta preventiva che sono venuti a scadere prima del decesso dell’autore della successione e quelli che sono venuti a scadere dopo il decesso.