Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
data del decesso del suddetto autore hanno adempiuto l’obbligo di dichiarazione e se l’autore della successione aveva il diritto di godimento. Non pongono problemi neppure i casi in cui i redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell’autore della successione e gli eredi e l’autore della successione sono assoggettati all’imposta nello stesso Cantone.
La procedura richiede un dispendio di risorse maggiore quando i redditi gravati dell’imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell’autore della successione e gli eredi o alcuni di essi non sono domiciliati nell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione e l’eredità non è ancora stata divisa.
In questo caso la verifica della dichiarazione eseguita ai fini del rimborso dell’imposta preventiva è di competenza dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione. La dichiarazione dei redditi e della sostanza viene però inviata a un altro Cantone (cfr. n. 1.1). Secondo il diritto vigente, i Cantoni coinvolti sono tenuti a scambiarsi informazioni. A tale scopo, i Cantoni si basano sul modulo S-167, che gli eredi utilizzano per l’istanza di rimborso6. Questo modulo non permette tuttavia di accertare il diritto al rimborso poiché da esso non si evince se la dichiarazione è stata compilata correttamente. Poiché non esiste un sistema di notifica uniforme più esaustivo del modulo S-167, la verifica di siffatte istanze di rimborso comporta un dispendio di risorse ed è soggetta a errori.
Non si può escludere la possibilità che in passato l’imposta preventiva sia stata rimborsata a torto o due volte, ovvero una volta alla comunione ereditaria da parte dell’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione e una volta agli eredi da parte del rispettivo Cantone di domicilio.
Il Cantone che rimborsa l’imposta preventiva può verificare se i redditi e la sostanza sono stati dichiarati correttamente soltanto a fronte di un dispendio di risorse considerevole. Non è quindi possibile garantire che, ai fini dell’imposta sul reddito e sulla sostanza, la quota parte della comunità ereditaria sia dichiarata correttamente nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.
L’AFC esercita l’alta vigilanza sul corretto rimborso dell’imposta preventiva. Se constata che l’imposta preventiva è stata rimborsata a torto, essa emana una decisione in cui dispone una riduzione dell’ammontare (art. 57 cpv. 3 LIP). In questa decisione il Cantone è obbligato a trasferire all’AFC l’importo dell’imposta preventiva rimborsato a torto. In seguito, esso ha la possibilità di chiederne la restituzione al beneficiario dei redditi gravati dell’imposta preventiva. Secondo il diritto vigente, siffatte decisioni sono destinate unicamente al Cantone di domicilio degli eredi. Questa procedura non è appropriata se l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione ha rimborsato agli eredi, a torto, l’imposta preventiva sulle prestazioni scadute dopo il decesso di detto autore (ad es. nessuna dichiarazione nel Cantone di domicilio degli eredi). Il Cantone che ha rimborsato l’imposta preventiva (ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione) non è necessariamente lo stesso che deve trasferire in un secondo momento tale imposta all’AFC a causa di un rimborso concesso a torto (Cantone di domicilio degli eredi).
6 Per l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva nei casi di successione: www.estv.admin.ch > Imposta preventiva > Moduli Domiciliati in Svizzera > S-167.