Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 13 pagine
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Le informazioni relative alla successione e all’identificazione degli eredi possono essere fornite per via elettronica nell’ambito del sistema di notifica esistente7. Esse possono essere integrate facilmente nella procedura di tassazione dei Cantoni. Poiché d’ora in poi sarà il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi a rimborsare l’imposta preventiva, il numero delle istanze di rimborso trasmesse al suddetto Cantone aumenterà rispetto ad oggi. Le istanze potranno essere elaborate nell’ambito della tassazione del reddito e della sostanza; tale elaborazione potrebbe comportare un leggero dispendio supplementare. In compenso, visto che l’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione non dovrà più eseguire gli accertamenti, il dispendio complessivo rimane pressoché uguale a quello previsto dal diritto vigente.
In caso di rimborso concesso a torto da parte dei Cantoni, la decisione di disporre una riduzione (cfr. n. 1.2) riguarderà come finora il Cantone che ha effettivamente effettuato il rimborso dell’imposta preventiva (Cantone di domicilio del singolo erede).
D’ora in poi ogni contribuente dovrà presentare al proprio Cantone di domicilio un’istanza per il rimborso dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota. Ciò comporterà un dispendio supplementare per il rappresentante della comunità ereditaria, poiché non sarà più sufficiente presentare un’unica istanza all’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione.
b) Funzionari svizzeri
La normativa proposta per i funzionari svizzeri permette di accelerare la procedura di tassazione. Per la tassazione e il rimborso dell’imposta preventiva i contribuenti avranno un unico interlocutore. Il credito d’imposta preventiva può essere computato dall’autorità fiscale cantonale nell’importo dovuto per l’imposta sul reddito.
1.5 Attuazione
a) Eredità indivise
La normativa proposta concerne in primo luogo i Cantoni, poiché questi hanno il compito di accertare l’avente diritto al rimborso ed effettuano la tassazione del reddito e della sostanza.
Le nuove norme si applicano alle prestazioni imponibili la cui scadenza decorre dall’anno dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Occorre fare in modo che i Cantoni abbiano tempo sufficiente per l’attuazione di tali norme.
b) Funzionari svizzeri
Per rimborsare l’imposta preventiva ai funzionari svizzeri, i Cantoni possono applicare la procedura collettiva utilizzata al momento. Si tratta soltanto di 500–700 istanze di rimborso, che attualmente l’AFC invia ai Cantoni, unitamente alla dichiarazione d’imposta, affinché sia effettuata una corretta tassazione del reddito. L’esecuzione non comporta per i Cantoni un dispendio considerevole.
7 In merito al contenuto e alla struttura della notifica cfr. l’allegato.