Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 9 pagine

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1 Situazione iniziale

Le modifiehe di ordinanza proposte qui di seguito eoneernono l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la veeehiaia, i superstiti e l'invalidita (OLP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la veeehiaia, i superstiti e l'invaliditä (OPP 2) e l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiseali per i eontributi a forme di previdenza rieonoseiute (OPP 3).

Queste tre ordinanze devono essere modifieate in modo mirato, al fine di adeguarne aleuni artieoli all'attuale evoluzione del tasso d'interesse teenieo, della mortalita e deli'invalidita e di attuare diversi interventi parlamentari.

II 25 aprile 2019 la Camera svizzera degli esperti di easse pensioni (CSEP) ha riveduto le direttive teeniehe 4 (DTA 4). II 20 giugno 2019 la Commissione di alta vigilanza della previdenza .professionale (CAV PP) ha rieonosciuto la nuova versione delle DTA 4 quale standard minimo. Queste direttive non fissano piu aleun tasso d'interesse teenieo di riferimento. Oeeorre pertanto adeguare rapidamente la formula matematiea figurante nell'allegato dell'OLP, ehe si basa su questo tasso.

Considerata l'attuale evoluzione, e neeessario adeguare l'intervallo dei tassi d'interesse applieati per il ealeolo delle prestazioni d'entrata e d'useita dei piani assieurativi nel sistema del primato delle prestazioni. L'attuale limite inferiore del 2,5 per eento e infatti troppo elevato. Va inoltre ridotta anehe la pereentuale minima dei eontributi ehe deve essere impiegata dagli istituti per finanziare le prestazioni ehe eoprono i risehi di deeesso e d'invalidita (prineipio d'assieurazione). La quota del 6 per eento attualmente stabilita dall'artieolo 1 h OPP 2 non eorrisponde plu ai dati biometriei piu reeenti degli istituti di previdenza (in partieolare il risehio d'invalidita).

Le altre modifiehe di ordinanza proposte rispondono in parte a riehieste di interventi parlamentari:

• l'artieolo 3 eapoverso 2 lettera b OPP 3 da seguito al postulato Weibel 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anehe dopo i 59/60 anni;

• l'artieolo 15a eapoversi 1 e 2 OLP e l'artieolo 2a eapoversi 1 e 2 OPP 3 danno seguito all'interpellanza Dittli 18.3405 Perche un omieida rieeve prestazioni in eapitale del seeondo e del terzo pilastro della sua vittima?;

• l'artieolo 53 eapoverso 1 lettere e e f e l'artieolo 55 lettera f OPP 2, danno seguito alla mozione Weibel 15.3905 Rendere piu interessanti gli investimenti infrastrutturali per le easse pensioni, ehe ehiede un limite separate del 1 O per eento per gli investimenti nelle infrastrutture.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Questa disposizione prevede un intervallo entro il quale deve essere fissato il tasso d'interesse teenieo applieato per il ealeolo delle prestazioni d'entrata e d'useita dei piani assieurativi nel sistema del primato delle prestazioni. II limite inferiore dell'attuale intervallo, eompreso tra il 2,5 e il 4,5 per eento, e troppo elevato alla luee delle DTA 4 rivedute e dei