Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 9 pagine
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disposizione deve essere concepita in modo dinamico e la sua formulazione deve essere tale da non richiedere una modifica ad ogni aggiornamento. Per questa ragione essa stabilisce ehe per l'applicazione della formula dovranno essere utilizzate «le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo».
Come avviene gia oggi, il programma di conversione indicherä automaticamente per ogni calcolo le basi tecniche e il tasso d'interesse utilizzati. Attualmente questa informazione e formulata nel modo seguente: «Calcolo effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015, tasso tecnico del 2,00% per l'anno civile 2019».
2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidita (OPP 2)
Art. 1h cpv. 1, primo periodo
(art. 1 cpv. 3 LPP)
Questa disposizione stabilisce ehe il principio d'assicurazione e rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno una certa quota dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni ehe coprono i rischi di decesso e d'invaliditä. Questa quota e attualmente del 6 per cento.
Secondo i dati biometrici piu recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidita), questi ultimi impiegano in media, per l'assicurazione obbligatoria, circa il 6,6 per cento dell'importo totale dei contributi per finanziare le prestazioni ehe coprono i rischi di decesso e d'invallditä. Questa percentuale e diminuita rispetto al 1 O per cento da essi indicato al momento dei calcoli preparatori effettuati nel 2005, quando e stato introdotto il princlpio d'assicurazione. Questa riduzione dei costi e dovuta al calo del numero di nuove rendite nell'assicurazione invalidita. II limite del 6 per cento, ehe corrispondeva al 60 per cento di queste premio di rischio medio teorico, andrebbe dunque ridotto tramite ordinanza. In caso contrario, l'ordinanza obbligherebbe gli istituti di previdenza a impiegare artificialmente una quantitä eccessiva di risorse per la copertura dei rischi e a continuare a riscuotere premi di rischio troppo elevati. Mantenendo la stessa proporzione, si propone dunque di ridurre il limite al 4 per cento. Esso resterebbe raggiungibile anche se la sinistralita in caso d'invalidita dovesse ridursi ancora nei prossimi anni fino ai tre quarti di quella attuale. Questa modifica era gia stata prevista nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e non era stata contestata.
Tanto negli istituti di previdenza ehe affiliano un solo datore di lavoro quanto in quelli ehe affiliano piu datori di lavoro, per stabilire se il principio d'assicurazione sia sufficientemente rispettato basta verificare se la quota del 4 per cento di contributi assegnata al rischio sia adeguata globalmente, ovvero per l'insieme della previdenza del personale di un datore di lavoro e non per ogni piano.
Art. 53 cpv. 1 fett. e e f e cpv. 2, secondo periodo, e art. 55 fett. f
(art. 71 cpv. 1 LPP)
Queste modifiche attuano la mozione 15.3905 Rendere piu interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamente il 15 marzo 2018. La mozione chiede di promuovere gli investimenti infrastrutturali, ehe servono a finanziare beni reali importanti per l'intera societä. Secondo l'autore della mozione questi beni includono in particolare le infrastrutture negli ambiti dell'energia, della mobilitä, dell'approvvigionamento e della sanitä. L'obiettivo e quelle di consentire agli istituti di previdenza di investire maggiormente in progetti ecologicamente sostenibili realizzati in Svizzera, promuovendo cosl con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamente e facendo al contempo beneficiare gli assicurati di questi istituti di rendimenti a lungo termine. II tenore della modifica di ordinanza proposta non limita tuttavia questi investimenti alla sola Svizzera, autorizzando pertanto