Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 9 pagine

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rendimenti degli istituti di previdenza. Le prestazioni aequisite dagli assieurati in seguito a un riseatto sono pertanto troppo elevate e insufficientemente finanziate. Ne eonseguono impegni eeeessivi - e quindi perdite - per gli istituti di previdenza in questione.

La riforma della previdenza per la veeehiaia 2020 prevedeva l'abrogazione della disposizione di legge alla base di questa disposizione d'ordinanza e, di eonseguenza, la soppressione di quest'ultima. La fissazione del tasso d'interesse teenieo sarebbe cosl stata laseiata interamente alla diserezione degli istituti di previdenza e dei loro periti e le direttive della CSEP avrebbero garantito ehe non vi fossero abusi. La riforma e tuttavia stata respinta in votazione popolare nel 2017.

Per evitare perdite agli istituti di previdenza, urge modifieare la presente disposizione senza attendere la prossima revisione di legge. Compreso tra 1'1,0 e il 4,5 per eento, il nuovo intervallo dovrebbe eoprire l'intera gamma dei tassi d'interesse teeniei effettivamente applieati (efr. art. 26 epv. 2 della legge federale del 17 dieembre 1993 sul libero passaggio). Questa modifiea si limita ad ampliare le possibilitä a disposizione degli istituti di previdenza e non li obbliga affatto a ridurre il loro tasso d'interesse teenieo.

Art. 15a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

Nella sua risposta del 5 settembre 2018 all'interpellanza 18.3405, «Perche un omieida rieeve prestazioni in eapitale del seeondo e del terzo pilastro della sua vittima?», depositata dal eonsigliere agli Stati Josef Dittli il 29 maggio 2018, il Consiglio federale ha eomunieato al Parlamente di essere disposto a studiare l'adozione di disposizioni ehe eonsentano agli istituti di libero passaggio e a quelli della previdenza individuale vineolata di ridurre o negare le prestazioni in eapitale se un beneficiario ha eausato volontariamente la morte dell'assieurato.

Nella previdenza professionale obbligatoria le disposizioni legali vigenti eonsentono gia oggi di ridurre o rifiutare le prestazioni per superstiti in easo di eolpa grave, in partieolare in easo di omicidio intenzionale.

Con le modifiehe di ordinanza proposte, il Consiglio federale risponde alla riehiesta espressa dal eonsigliere agli Stati Dittli nella sua interpellanza.

Cpv. 1

II nuovo artieolo 15a eonferisee espressamente agli istituti di libero passaggio il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni in favore di un benefieiario, se questi ha eausato volontariamente la morte dell'assieurato.

Sul piano sistematieo, il nuovo artieolo e inserito dopo l'artieolo 15 OLP, poiche va a eompletare la disposizione ehe definisee l'ordine di priorita dei benefieiari ai quali devono essere versate le prestazioni eon una disposizione faeoltativa ehe stabilisee il diritto di ridurre o di sopprimere queste prestazioni. L'artieolo 15a e eoneepito quale disposizione potestativa: se un istituto di libero passaggio intende avvalersi della possibilitä di ridurre o rifiutare le prestazioni in easo di deeesso in determinate eireostanze, deve ereare una base regolamentare a tal fine. II regolamento dell'istituto dovrä preeisare se e a quali eondizioni le prestazioni andranno ridotte o rifiutate.

Gli istituti di libero passaggio dispongono di un eerto margine di apprezzamento per l'elaborazione di questa disposizione e per la sua applieazione in easi partieolari. Devono in partieolare poter deeidere, in easo di omieidio, se le prestazioni saranno rifiutate o ridotte e, in quest'ultimo easo, in ehe misura. Un istituto poträ per esempio prevedere un rifiuto totale del versamento delle prestazioni in easo di assassinio, ma soltanto una riduzione in easo di omieidio intenzionale o passionale. Vanno in ogni easo rispettati i prineipi di proporziona'itä, uguaglianza e divieto dell'arbitrio.