Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

anehe investimenti all'estero. Gli investimenti nelle infrastrutture possono essere effettuati · direttamente seeondo l'artieolo 53 eapoverso 2, purche siano ben diversifieati. «Ben diversifieati» signifiea ehe la eontroparte non puö superare 1'1 per eento del patrimonio di previdenza.

2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza

II nuovo artieolo 2a, ehe va a inserirsi dopo la disposizione ehe definisee l'ordine dei benefieiari nel pilastro 3a, eonsente agli istituti della previdenza individuale vineolata (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) di ridurre o rifiutare le prestazioni a favore di un beneficiario, se questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza. Dato ehe questa disposizione corrisponde a quella introdotta nell'OLP (art. 15a), si rinvia al eommento alla medesima, ehe vale anche per gli istituti del pilastro 3a.

Art. 3 cpv. 2 fett. b Abrogata

L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per il riseatto di quote presse istituti di previdenza e il trasferimento ad altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro diseiplinati, per motivi slstematici, nel nuovo articolo 3a. II eapoverso 2 della presente disposizione si limitera pertanto a disciplinare unieamente le situazioni in eui gli averi del pilastro 3a escono dal sistema della previdenza.

Art. 3a (nuovo) Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

II nuovo articolo 3a diseiplina le situazioni in cui averi del pilastro 3a sono spostati all'interno del sistema della previdenza.

Cpv. 1 fett. a

L'impiego degli averi di eonti e polizze del pilastro 3a per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza e il trasferimento sono attualmente disciplinati nell'artieolo 3 capoverso 2 lettera b. Per «riseatto presse un istituto di previdenza» si intende il riscatto di prestazioni sia presse un istituto di previdenza registrato (art. 48 LPP).sia presse un istituto di previdenza non registrato soggetto alla LFLP (art. 5 LPP). Per motivi sistematici, questa disposizione sarä trasferita nel nuovo artieolo 3a. Dal punto di vista materiale non vi e alcun .cambiamento: gia secondo il dirifto vigente gli assicurati hanno la possibilita di sciogliere il rapporto di previdenza e di utilizzare il loro avere per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza. Un tale trasferimento e fiscalmente neutro.

Cpv. 1 fett. b

II trasferimento di averi da conti e polizze del pilastro 3a a un altre istituto del pilastro 3a e attualmente disciplinato dall'articolo 3 capoverso 2. Dal punto di vista materiale non cambia nulla: gia seeondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilita di sciogliere il rapporto di previdenza e di trasferire l'avere a un altro istituto del pilastro 3a. Un tale trasferimento e fisealmente neutro.

Cpv. 2

Prima del 2014, conformemente alla prassi delle autorita fiscali l'impiego di averi del pilastro 3a per effettuare un riseatto presse un istituto di previdenza era autorizzato soltanto a condizione di procedere alla disdetta integrale della polizza o del eonto del pilastro 3a e di