Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 9 pagine
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In pratiea si possono ipotizzare situazioni nelle quali un istituto di libero passaggio versa prestazioni in easo di deeesso, ignorando cireostanze ehe in base al suo regolamento sarebbero tali da giustifieare una riduzione o un rifiuto delle prestazioni. E il easo per esempio quando un istituto di libero passaggio non e a eonoseenza del fatto ehe e stata avviata una proeedura penale eontro un benefieiario aeeusato di un delitto eontro l'assieurato deeeduto o quando il sospetto di un tale delitto emerge soltanto mesi o anni dopo il versamento della prestazione. Quando si produeono tali situazioni, cioe quando un istituto di libero passaggio versa un eapitale di deeesso ehe avrebbe potuto ridurre o rifiutare se. fosse stato a eonoseenza delle cireostanze effettive, questo istituto non dovrebbe poter essere obbligato a versare la prestazione anehe a un altre superstite nell'ordine di sueeessione dei benefieiari (efr. epv. 2). Conformemente al eapoverso 1, l'esereizio del diritto di ridurre o di rifiutare la prestazione presuppone ehe l'istituto di libero passaggio sia effettivamente a eonoseenza di cireostanze ehe giustifieano una tale misura nel momento in eui la prestazione e versata. Un istituto di libero passagio potrebbe tuttavia prevedere nel suo regolamento un diritto alla restituzione della prestazione in modo da poter obbligare la persona interessata a risareirlo in un easo del genere. Queste gli permetterebbe di versare la prestazione in easo di deeesso al benefieiario sueeessivo, perlomeno fino a eoneorrenza dell'importo restituito.
Ovviamente, fino all'emanazione di una sentenza definitiva, un istituto di libero passaggio non e tenuto a versare una prestazione in easo di deeesso a un beneficiario eontro il quale e stato avviato un proeedimento penale per un delitto ehe in easo di eondanna sarebbe tale da determinare una riduzione o un rifiuto della prestazione.
Se, dopo essere stato eondannato, un benefieiario si vede aeeordare un eapitale di deeesso ridotto, nulla impedisee ehe il versamento venga effettuato durate il periodo di eseeuzione della pena o della misura. A differenza delle prestazioni periodiehe versate sotto forma di rendita ehe, essende destinate a eompensare una perdita di guadagno, sono di regola sospese durante una pena privativa della libertä al fine di non proeurare un indebito vantaggio al loro benefieiario, nel easo del eapitale di deeesso non vi e aleun motivo di sospendere il versamento.
Cpv. 2
Queste eapoverso stabilisee eosa aeeade eon la prestazione divenuta disponibile in seguito alla deeisione di riduzione o di rifiuto presa nei eonfronti del beneficiario iniziale. II fatto ehe il eapitale di deeesso ehe diventa disponibile in seguito al rifiuto o alla riduzione di una prestazione sia versato alla persona seguente nell'ordine di sueeessione dei benefieiari di eui all'artieolo 15 eapoverso 1 o alla persona speeifieata in un'apposita clausola del eontratto eonformemente all'artieolo 15 eapoverso 2 e eonforme all'obiettivo di previdenza.
Disposizione transitoria del/a modifica de/...
Dato ehe la CSEP non stabilisee piu un vero e proprio tasso d'interesse teenieo di riferimento, il numero 3 dell'allegato (efr. sotto) deve essere modifieato il prima possibile. Se tuttavia la presente modifiea dovesse entrare in vigore in eorso d'anno, sul piano materiale non sarebbe pertinente modifieare l'attuale valore del 2 per eento per poi modifiearlo nuovamente solo qualehe mese piu tardi al momento del passaggio al nuovo anno (per l'impatto limitato di queste valore, efr. il eommento alla modifiea dell'allegato [art. 19h]). In virtu della disposizione transitoria, il valore del,2 per eento utilizzato di fatto nella formula di eonversione fino all'entrata in vigore della presente modifiea verra pertanto mantenuto fino alla fine dell'anno. Al momento del passaggio all'anno seguente, il tasso d'interesse sarä riesaminato e, se neeessario, adeguato in base alla nuova regolamentazione.