Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

4.2 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 8 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: la deduzione di coordinamento (2019: 24 885 fr.) sarà dimezzata, il che migliorerà il livello di previdenza degli assicurati, in particolare di quelli con redditi medio-bassi e/o occupati a tempo parziale. Inoltre, l’importo massimo del salario coordinato aumenterà notevolmente, passando da poco più di 60 000 franchi a quasi 73 000 franchi.

Anche in seguito al dimezzamento della deduzione di coordinamento continuerà a sussistere un certo coordinamento tra le prestazioni del 1° pilastro e quelle del 2° pilastro. La soglia d’entrata prevista all’articolo 2 capoverso 1 LPP (21 330 fr.), la quale evita che persone già sufficientemente coperte nel 1° pilastro vengano affiliate al 2° pilastro obbligatorio, resterà invariata.

Cpv. 2: con il dimezzamento della deduzione di coordinamento la regolamentazione del salario minimo «coordinato» non avrà più ragion d’essere. In futuro quest’ultimo risulterà dalla soglia d’entrata (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP) e ammonterà a 8887 franchi (21 330 – 12 443).

Art. 14 cpv. 2, 2bis e 3

Cpv. 2: l’aliquota minima di conversione all’età ordinaria di pensionamento verrà ridotta sia per le donne che per gli uomini, in una sola volta, dal 6,8 al 6,0 per cento.

Cpv. 2bis: in futuro il Consiglio federale avrà la competenza di fissare aliquote adeguate, in base a principi attuariali, per la riscossione anticipata e il rinvio delle prestazioni di vecchiaia. Attualmente questa competenza spetta agli istituti di previdenza. Il messaggio sulla riforma AVS 21 non prevede alcuna modifica in tal senso. È ragionevole uniformare la prassi, affinché tutti gli istituti di previdenza nella previdenza professionale obbligatoria applichino le stesse aliquote nelle medesime situazioni. Il Consiglio federale fisserà aliquote uniformi sulla base di criteri finanziari e attuariali ampiamente riconosciuti e tenendo conto di rendimenti attesi realistici e delle previsioni del momento relative alla speranza di vita.

Cpv. 3: poiché l’aliquota minima di conversione è legata a incertezze, in particolare per quanto concerne l’andamento dei tassi d’interesse, il Consiglio federale dovrà poterne riesaminare l’ammontare più spesso di oggi. Secondo il diritto vigente, esso sottopone all’Assemblea federale almeno ogni dieci anni un rapporto per la determinazione dell’aliquota minima di conversione negli anni successivi. Nel quadro della presente riforma si propone di ridurre questo intervallo a cinque anni. Un adeguamento più ravvicinato dell’aliquota minima di conversione all’evoluzione dei fattori biometrici e alla struttura del mercato finanziario contribuirà a migliorare la stabilità degli istituti di previdenza. Le associazioni mantello nazionali delle parti sociali saranno coinvolte nella procedura di presentazione del rapporto.

Il rapporto dovrà indicare l’evoluzione attuale delle basi tecniche sulle quali si basa il riesame dell’aliquota minima di conversione. Si tratta di dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e di cifre relative ai mercati finanziari (prospettive di rendimento). Andranno inoltre indicate le possibili misure da adottare in caso di cambiamento della situazione.