Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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3.3 Coordinamento con le altre assicurazioni sociali
Supplemento di rendita e prestazioni complementari
Le persone che riceveranno il supplemento di rendita avranno diritto alle PC se adempiono le condizioni di diritto necessarie. Il supplemento andrà preso in considerazione per la determinazione del reddito delle persone che richiederanno le PC e il relativo esame del diritto.
Supplemento di rendita e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione
Il diritto all’indennità di disoccupazione dipende dall’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). In particolare, l’assicurato deve aver subìto una perdita di lavoro (lett. b), non percepire ancora una rendita di vecchiaia AVS (lett. d), essere idoneo al collocamento (lett. f) e soddisfare le prescrizioni sul controllo (lett. g).
La riscossione anticipata di prestazioni di vecchiaia dell’AVS incide sul diritto all’indennità di disoccupazione. Questo non vale per la LPP, le cui prestazioni di vecchiaia possono essere riscosse in concomitanza con indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. Questo resterà possibile anche con il supplemento di rendita, che compenserà la diminuzione delle prestazioni di vecchiaia LPP dovuta alla riduzione dell’aliquota di conversione. Il supplemento, come qualsiasi rendita di vecchiaia LPP, sarà però preso in considerazione per l’esame del diritto all’indennità di disoccupazione e, se del caso, sarà dedotto dal relativo importo (art. 18c cpv. 2 LADI).
Supplemento di rendita e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Dato che il supplemento di rendita è inteso quale complemento della rendita del 2° pilastro, la riforma non inciderà sul diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Rapporto con la riforma AVS 21
La riforma della previdenza professionale proposta con il presente progetto sarà applicata, nella misura del possibile, parallelamente alla riforma AVS 21 nel 1° pilastro. Per motivi di tecnica legislativa, le disposizioni del presente progetto non possono far riferimento a quelle dell’altro, ma devono essere riferite al diritto vigente. Questo riguarda in particolare l’età di pensionamento delle donne e le condizioni per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia (periodo e aliquota di riduzione). Di seguito sono rilevate le principali correlazioni con la riforma AVS 21. In generale, dopo l’entrata in vigore delle due riforme dovrebbe essere determinante l’«età di riferimento». Il coordinamento delle disposizioni legali delle due riforme dovrà avvenire inserendo apposite disposizioni di coordinamento nella presente riforma oppure avverrà durante i dibattiti parlamentari della medesima.