Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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Lett. d: questo capoverso vincola il diritto al supplemento di rendita al fatto che i beneficiari di rendita siano stati assicurati nell’AVS per almeno dieci anni consecutivi immediatamente prima della riscossione del supplemento.
Sono assicurate obbligatoriamente nell’AVS le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o che vi sono domiciliate. Sono assicurati obbligatoriamente anche i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di determinate organizzazioni (art. 1a cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [LAVS]). I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che vivono al di fuori dell’UE o dell’AELS possono assicurarsi facoltativamente nell’AVS a determinate condizioni (assicurazione nell’AVS svizzera per almeno 5 anni immediatamente prima del soggiorno all’estero e presentazione di una dichiarazione di adesione entro 12 mesi dall’uscita dall’AVS obbligatoria). La possibilità di rimanere affiliati all’assicurazione obbligatoria è prevista anche per altre categorie di persone, tra cui in particolare i lavoratori distaccati.
Lett. e: la riduzione dell’aliquota minima di conversione comporterà perdite per le persone che percepiscono gran parte del loro avere di vecchiaia sotto forma di rendita. Chi si fa pagare la prestazione di vecchiaia unicamente in forma di capitale non sarà invece interessato da questa riduzione. È pertanto giustificato che il diritto al supplemento di rendita dipenda dalla riscossione di gran parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita. Vi avranno quindi diritto soltanto le persone che riceveranno almeno il 50 per cento della prestazione di vecchiaia complessiva sotto forma di rendita.
Cpv. 2: secondo questo capoverso, il diritto al supplemento di rendita si estinguerà con il decesso della persona avente diritto. Sulle rendite per superstiti non sarà concesso alcun supplemento di rendita.
Cpv. 3: il supplemento di rendita sarà versato soltanto alle persone che sono state assicurate nella previdenza professionale obbligatoria per 15 anni e nell’AVS nei 10 anni immediatamente precedenti la riscossione del supplemento. Il Consiglio federale stabilirà le condizioni per il computo di un anno di assicurazione LPP intero ai fini del raggiungimento dei 15 anni necessari. Per quanto riguarda l’AVS, ci si baserà sull’articolo 50 dell’ordinanza del 31 ottobre 194717 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), secondo cui si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
Per quanto riguarda la prova del compimento dei periodi di assicurazione nell’AVS e nella previdenza professionale, esistono diverse possibilità. Il Consiglio federale è incaricato di stabilire i documenti che gli assicurati dovranno inoltrare per fornire questa prova all’istituto di previdenza. Per avere dati attendibili, si potrebbe ad esempio ricorrere all’estratto del conto individuale AVS (estratto del CI), che permette di provare i periodi di assicurazione compiuti nell’AVS. In base a esso si può inoltre presumere che sia adempiuta anche la condizione dei 15 anni nella previdenza professionale, se il salario che figura nell’estratto del CI supera la soglia d’entrata. Per
16RS 831.10