Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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Insieme a al rapporto secondo questo articolo dovrà essere presentato anche quello di cui all’articolo 47i (cfr. il relativo commento).

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

L’articolo 16 stabilisce le aliquote degli accrediti di vecchiaia. Per compensare l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione e garantire il mantenimento del livello di prestazioni dell’assicurazione obbligatoria, si propone di adeguare le aliquote in questione.

Attualmente le aliquote degli accrediti di vecchiaia ammontano al 7 per cento tra i 25 e i 34 anni, al 10 per cento tra i 35 e i 44 anni, al 15 per cento tra i 45 e i 54 anni e al 18 per cento a partire dai 55 anni; sono applicate al salario una volta effettuata la deduzione di coordinamento. In futuro si applicheranno soltanto due aliquote: 9 per cento tra i 25 e i 44 anni e 14 per cento a partire dai 45 anni fino all’età ordinaria di pensionamento.

Dato che le aliquote non aumenteranno più dopo i 45 anni, queste misure permetteranno anche di eliminare un fattore che penalizza i lavoratori più anziani. Saranno pertanto soppresse le sovvenzioni versate alle imprese o agli istituti di previdenza in caso di sfavorevole struttura dell’età, il che ridurrà le spese di amministrazione degli istituti di previdenza.

L’obbligo legale di alimentare l’avere di vecchiaia termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Nel quadro della previdenza più estesa (art. 33b) continuerà a essere possibile versare ulteriori contributi, che saranno accreditati all’avere di vecchiaia.

Parte 2a: Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d’invalidità

Art. 47b14 Principio

Cpv. 1: la proposta di riforma presentata dalle parti sociali il 2 luglio 2019 prevede un supplemento di rendita finanziato solidalmente.

Cpv. 2: con il supplemento di rendita s’intende compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione per tutti i futuri beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità e migliorare le prestazioni in caso di vecchiaia o invalidità per le persone con redditi modesti, tra cui in particolare molti lavoratori a tempo parziale e donne. Il supplemento di rendita sarà versato «pro capite», ovvero indipendente dall’importo della rendita.

Cpv. 3: il supplemento di rendita sarà finanziato mediante contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. Gli istituti di previdenza riscuoteranno i contributi summenzionati e quelli dei lavoratori indipendenti e li riverseranno poi al fondo di garanzia.

Art. 47c Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia

Cpv. 1: questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto al supplemento di rendita. Poiché quest’ultimo è

14 Un articolo 47a LPP sarà già introdotto con la riforma delle PC (modifica del 22 marzo 2019; FF 2019 2259).