Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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teso a compensare le perdite dovute alla riduzione dell’aliquota di conversione, dovranno riceverlo esclusivamente le persone che ne avranno effettivamente subite, vale a dire soltanto i nuovi beneficiari di rendita che saranno stati assicurati nella previdenza professionale obbligatoria per un determinato periodo di tempo.
Lett. a: avranno diritto al supplemento di rendita soltanto le persone che nel momento in cui iniziano a ricevere la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza. Chi si trova in una situazione diversa non riceverà alcuna rendita della previdenza professionale e non sarà dunque nemmeno interessato dalla riduzione dell’aliquota di conversione. Tra queste persone rientrano in particolare quelle senza reddito da attività lucrativa e quelle con un salario inferiore alla soglia d’entrata che mantengono la loro previdenza presso un istituto di libero passaggio.
Lett. b: per legge (art. 1 cpv. 3 LPP, concretizzato nell’art. 1i dell’ordinanza del 18 aprile 198415 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]) gli istituti di previdenza hanno la possibilità di prevedere nei loro regolamenti un’età di pensionamento a partire dai 58 anni. Il supplemento di rendita non potrà però essere percepito già da questa età. La presente disposizione precisa pertanto l’età minima per la riscossione del supplemento di rendita, che corrisponderà a quella per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS. Attualmente questa è di 62 anni per le donne e di 63 anni per gli uomini; nel progetto AVS 21 il Consiglio federale propone un’età minima unica di 62 anni. Chi andrà pensione dopo il compimento dei 58 anni dovrà dunque aspettare di raggiungere l’età minima prescritta per legge prima di poter ricevere il supplemento di rendita.
Lett. c: secondo questa disposizione, i beneficiari di rendita devono essere stati assicurati almeno 15 anni nella previdenza professionale obbligatoria per potere aver diritto al supplemento di rendita. Rientrano in questa categoria i salariati di età compresa tra i 25 anni e l’età ordinaria di pensionamento il cui salario annuo supera la soglia d’entrata (2019: 21 330 fr.), indipendentemente dal fatto che siano stati assicurati presso un istituto di previdenza tramite il loro datore di lavoro oppure si siano affiliati facoltativamente alla previdenza professionale in considerazione del fatto che, ad esempio, il loro datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. Vi rientrano anche i lavoratori indipendenti e quelli con diverse attività il cui salario annuo complessivo supera la soglia d’entrata e che si fanno assicurare facoltativamente nella previdenza professionale. Va però rilevato che nei 15 anni in questione non sono inclusi gli anni di assicurazione in cui le persone interessate sono assicurate non obbligatoriamente bensì in base al regolamento di un istituto di previdenza né gli anni in cui i lavoratori indipendenti sono assicurati soltanto nell’ambito della previdenza più estesa secondo l’articolo 4 capoverso 3 LPP.
Le persone che hanno versato contributi a un istituto di previdenza soltanto per pochi anni non sono particolarmente interessate dalla riduzione dell’aliquota di conversione, poiché l’avere di vecchiaia LPP che hanno risparmiato è più basso e dunque anche la riduzione della loro rendita in termini assoluti risulta meno elevata.
Inoltre, queste persone hanno pagato meno contributi per finanziare il supplemento di rendita, dato che sono state assicurate per meno tempo nella previdenza professionale. È dunque giustificato che il versamento del supplemento di rendita sia vincolato a un determinato numero di anni di contribuzione nella previdenza professionale.