Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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numerosi assicurati l’istituto di previdenza stesso dispone delle informazioni necessarie per provare il diritto al supplemento di rendita. È sicuramente il caso delle persone affiliate ininterrottamente allo stesso istituto di previdenza secondo la LPP almeno nei 15 anni precedenti il pensionamento. In tali casi non occorrerà quindi alcuna ulteriore prova.
Art. 47d Diritto al supplemento sulla rendita d’invalidità
Cpv. 1: questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali i beneficiari di una rendita d’invalidità avranno diritto al supplemento di rendita.
Lett. a: vi avranno diritto le persone il cui diritto a una rendita d’invalidità sorgerà dopo l’entrata in vigore delle disposizioni relative al supplemento di rendita. Per determinare le prestazioni d’invalidità secondo la LPP, si calcola l’avere di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe accumulato senza l’invalidità fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento in base agli accrediti di vecchiaia legali. All’avere di vecchiaia così calcolato si applica l’aliquota minima di conversione valida per l’età ordinaria di pensionamento. La riduzione dell’aliquota minima di conversione incide dunque anche sulla rendita d’invalidità ed è pertanto giustificato che anche per i beneficiari di questa rendita sia previsto il diritto al supplemento di rendita. Per le persone che percepiscono una frazione di rendita d’invalidità, il diritto al supplemento di rendita è disciplinato al capoverso 4.
Lett. b: non tutte le persone il cui diritto a una rendita d’invalidità sorgerà dopo l’entrata in vigore di queste disposizioni adempiranno l’insieme delle condizioni di diritto stabilite per i beneficiari di una rendita di vecchiaia secondo l’articolo 47c capoverso 1. Per evitare che risultino ulteriormente svantaggiate dall’invalidità, esse riceveranno il supplemento qualora, se non fosse insorta l’invalidità, avrebbero avuto la possibilità di essere assicurate obbligatoriamente presso un istituto di previdenza almeno 15 anni e avrebbero potuto essere assicurate nell’AVS nei dieci anni immediatamente precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento.
Esempio: una persona che esercita un’attività lucrativa dipendente è assicurata obbligatoriamente presso un istituto di previdenza da quando ha compiuto 30 anni. A 40 anni diventa invalida. L’ufficio AI le concede una rendita intera d’invalidità e l’istituto di previdenza presso cui era assicurata al momento dell’insorgenza dell’incapacità al lavoro la cui causa ha determinato l’invalidità le versa una rendita d’invalidità. Tra i 30 e i 40 anni è stata assicurata dieci anni secondo la LPP. Se non fosse insorta l’invalidità, questa persona avrebbe avuto la possibilità di adempiere, fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, la condizione della durata minima di assicurazione di 15 anni nella previdenza professionale obbligatoria e di 10 anni di assicurazione nell’AVS. Di conseguenza, avrebbe adempiuto le condizioni di diritto per percepire il supplemento di rendita.
Cpv. 2: alcuni istituti di previdenza prevedono il sistema del primato delle prestazioni per le rendite d’invalidità. In tal caso, queste rendite sono calcolate in rapporto al salario assicurato conseguito dalla persona interessata prima dell’insorgenza dell’invalidità. La riduzione dell’aliquota di conversione non incide dunque sull’importo della rendita d’invalidità calcolata secondo questo sistema. Molti istituti di previdenza che propongono rendite d’invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni le convertono in una rendita di vecchiaia – generalmente d’importo più basso – al raggiungimento dell’età di pensionamento. Il diritto al supplemento di