Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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rendita sorgerà allora nel momento in cui la rendita d’invalidità sarà sostituita da una rendita d’importo inferiore.
Cpv. 3: secondo questo capoverso, il diritto al supplemento di rendita si estinguerà con la cessazione dell’invalidità. In questo caso, il versamento della rendita d’invalidità verrà interrotto e con esso anche il supplemento versato a complemento della medesima. Il diritto al supplemento di rendita si estinguerà anche in caso di decesso della persona avente diritto. Sulle rendite per superstiti non sarà concesso alcun supplemento di rendita.
Cpv. 4: questo capoverso prevede una delega di competenze al Consiglio federale. I beneficiari di una frazione di rendita d’invalidità costituiscono una categoria speciale: presentano ancora una capacità al guadagno e possono continuare a esercitare un’attività lucrativa e quindi a essere attivamente assicurati presso un istituto di previdenza, se conseguono almeno il salario minimo in applicazione degli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP nonché dell’articolo 4 OPP 2. Con questa delega di competenze, il Consiglio federale avrà la possibilità di disciplinare i dettagli relativi al diritto a una parte del supplemento di rendita. A tal fine potrà applicare un sistema semplificato.
Art. 47e Importo del supplemento di rendita
Cpv. 1: nei primi 15 anni dall’entrata in vigore della riforma, la generazione di transizione riceverà un supplemento sulla rendita di vecchiaia d’importo fisso, che rimarrà invariato per tutta la vita (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie). Per le persone che raggiungeranno l’età ordinaria di pensionamento (o l’età di riferimento) dopo la scadenza del periodo transitorio, il Consiglio federale stabilirà l’importo del supplemento di rendita da versare agli aventi diritto in un determinato anno civile, previa consultazione delle parti sociali. La legge prevede però esplicitamente un limite massimo: la somma dei supplementi di rendita attesi per l’anno civile in questione non potrà superare la somma delle entrate contributive attese in quell’anno e dei mezzi eventualmente rimasti ancora disponibili dagli anni precedenti. Il fondo di garanzia fornirà i dati necessari affinché il Consiglio federale sia informato in particolare degli importi residui degli anni precedenti.
Per la generazione di transizione sarà prevista una regolamentazione speciale (cfr. lett. b delle disposizioni transitorie e relativo commento). Per questa categoria di assicurati la riduzione della deduzione di coordinamento e la ridefinizione degli accrediti di vecchiaia (cfr. art. 8 e 16) non basteranno più per compensare interamente la riduzione immediata dell’aliquota minima di conversione. In questo caso, dunque, il supplemento di rendita avrà principalmente lo scopo di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni.
Cpv. 2: questo capoverso disciplina l’importo del supplemento di rendita in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni per le donne e 63 anni per gli uomini (cfr. il commento all’art. 47c cpv. 1 lett. b). I supplementi su queste rendite di vecchiaia verranno ridotti, poiché le persone che riscuoteranno anticipatamente la rendita di vecchiaia percepirebbero più a lungo il relativo supplemento e sarebbero dunque privilegiate, se il supplemento non fosse ridotto. L’aliquota di riduzione verrà stabilita al momento del primo versamento del supplemento di rendita applicando i principi attuariali alla base della disposizione di cui all’articolo 40 capoverso 3 LAVS in combinato disposto con l’articolo 56 OAVS, e varrà per tutta la vita.