Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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Se ad esempio un uomo percepisce la rendita di vecchiaia dopo il compimento del 64° anno d’età, l’aliquota di riduzione sarà del 6,818 per cento e tutti i supplementi di rendita che il Consiglio federale stabilirà in seguito saranno ridotti del 6,8 per cento per questo beneficiario.
La regolamentazione proposta con la riforma AVS 21 prevede un’età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini e la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a partire dal compimento del 62° anno d’età per tutti. L’aliquota di riduzione attuariale aggiornata sarebbe del 4 per cento per un anno di anticipazione.
Art. 47f Finanziamento
Cpv. 1: il supplemento di rendita sarà finanziato mediante un contributo dello 0,5 per cento sul reddito da lavoro soggetto all’AVS secondo l’articolo 5 o l’articolo 9 LAVS fino a un importo massimo di 853’200 franchi (valore per il 2019). Questo contributo sarà riscosso sul salario o sul reddito da lavoro soggetto all’AVS delle persone indicate di seguito.
Lett. a: saranno tenute a pagare il contributo tutte le persone assicurate obbligatoriamente e i loro datori di lavoro. Dovranno pagarlo anche i lavoratori al servizio di vari datori di lavoro che conseguono complessivamente un salario annuo superiore alla soglia d’entrata (2019: 21 330 fr.) e che si fanno assicurare facoltativamente (cfr. art. 46 LPP) nonché i loro datori di lavoro. Per contro, non pagheranno il contributo i lavoratori con un salario annuo inferiore alla soglia d’entrata, anche se sono assicurati in virtù del regolamento dell’istituto di previdenza del loro datore di lavoro. Di conseguenza, nemmeno gli anni di assicurazione in cui una persona consegue un reddito inferiore alla soglia d’entrata LPP ma è assicurata conformemente al regolamento dell’istituto di previdenza non rientreranno nel computo dei 15 anni di assicurazione richiesti per avere diritto al supplemento di rendita conformemente all’articolo 47c capoverso 1 lettera c.
I lavoratori anziani che riducono il loro grado d’occupazione e si avvalgono della possibilità prevista dal regolamento dell’istituto di mantenere la previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP) pagheranno il contributo sul salario AVS effettivamente conseguito e non sul guadagno assicurato, d’importo più elevato.
Lett. b: saranno soggetti all’obbligo di pagare il contributo anche i lavoratori indipendenti che si assicurano facoltativamente conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LPP e ai quali si applicano per analogia le disposizioni dell’assicurazione obbligatoria. Inoltre, dovranno pagare il contributo anche i salariati che in virtù di disposizioni derogatorie particolari non sono assicurati obbligatoriamente e si fanno assicurare facoltativamente conformemente all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LPP in combinato disposto con l’articolo 1j capoverso 3 OPP 2. Si tratta dei salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS (cfr. art. 1j cpv. 1 lett. a OPP 2) e di determinati membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola (cfr. art. 1j cpv. 1 lett. e OPP 2).
Cpv. 2: l’obbligo di pagare il contributo inizierà il 1° gennaio seguente il compimento del 24° anno d’età, vale a dire al momento in cui una persona è assicurata per la vec-
18 Cfr. art. 56 cpv. 3 OAVS.